Conoscere gli interessi moratori
Qualora un debitore tardi a saldare il proprio pagamento, al creditore spetteranno gli interessi moratori. Con questo termine intendiamo le somme che il debitore dovrà corrispondere a titolo di risarcimento se non effettuerà il pagamento entro i termini previsti. Ma quando si applicano e, soprattutto, come si calcolano gli interessi di mora?
Scopriamolo.
Cosa sono gli interessi moratori
Con il termine “interessi moratori” intendiamo quel risarcimento che intercorre automaticamente quando un debitore ritarda il pagamento di quanto dovuto a un creditore.
In sostanza, se si ha un debito e il saldo di quanto dovuto non avviene rispettando i termini temporali, scatteranno gli interessi di mora.
Questo istituto è nato per tutelare il creditore ed è disciplinato sia dall’Articolo 1224 del Codice Civile, sia dal Decreto Legislativo n. 231/2002. In questo decreto, più nel dettaglio, sono state quantificate le maggiorazioni quando i debiti sono contratti tra imprese o tra PA e imprese.
Obbligazione pecuniaria e funzione risarcitoria: alcune definizioni
Come vedremo a breve, gli interessi moratori scattano automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento stabilito, sia esso fissato nel contratto o dalla legge, senza necessità di alcuna costituzione in mora formale del debitore.
Per meglio comprendere gli interessi di mora, dovremo però approfondire questi concetti, chiarendone le relative definizioni. Partiamo dall’obbligazione pecuniaria, termine con il quale, in diritto, si intendono tutte le obbligazioni per cui l’oggetto della prestazione è una somma di denaro.
La disciplina relativa alle obbligazioni pecuniarie è contenuta nel Codice Civile, agli Art. 1277 – 1284. Tuttavia, in alcuni casi, esistono disposizioni di legge specifiche. Sono esempi di obbligazione pecuniaria i canoni, per esempio quello di affitto, ma anche le transazioni commerciali.
Con il termine “funzione risarcitoria”, invece, indichiamo il risarcimento economico che viene corrisposto a chi ha subito un danno. Nel caso specifico degli interessi moratori, la funziona risarcitoria prevede un corrispettivo per il creditore.
Quest’ultimo viene automaticamente ricompensato per il ritardo con cui ha ricevuto un pagamento che gli spettava.
Gli interessi di mora secondo l’Articolo 1224 del Codice Civile
Come abbiamo anticipato al paragrafo precedente, di interessi moratori si parla all’Articolo 1224 del Codice Civile.
L’Articolo in questione prevede che:
“Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori”.
In sostanza, gli interessi di mora scattano in automatico proprio dal momento della mora. Non serve, cioè, alcun accordo tra le parti perché decorrano gli interessi moratori.
Il debitore, il creditore e il ritardo nel pagamento
Gli interessi moratori sono previsti per concedere al creditore un compenso a fronte di un cosiddetto pregiudizio economico. Pregiudizio che si verifica nel momento in cui il pagamento da parte del creditore viene ritardato. E non occorre che il creditore dia prova del ritardo nel pagamento.
Il risarcimento per il danno subito senza onere della prova
Secondo quanto previsto dal Codice Civile, infatti, per il creditore non vige l’onere della prova per ottenere il risarcimento per il danno subito.
Questo perché gli interessi moratori vengono previsti in automatico quando il pagamento avviene in ritardo. Ovviamente, nel caso in cui il danno prodotto dal ritardo sia maggiore rispetto a quanto corrisposto dagli interessi, il creditore può agire per ottenere un risarcimento ulteriore.
Lo prevede l’Articolo 1224 del Codice Civile al comma 2, secondo il quale “al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori”.
In questo specifico caso, quindi, è possibile ottenere un ulteriore integrazione agli interessi moratori, solo rispettando però l’onere della prova.
Quando si applicano gli interessi moratori?
Secondo quanto previsto dal Codice Civile, gli interessi moratori scattano nel giorno esatto della mora. Decorrono, cioè, dal giorno successivo alla scadenza dei termini di pagamento. Gli interessi di mora si applicano senza dover prevedere la costituzione in mora. Non è quindi necessaria alcuna comunicazione formale per far scattare gli interessi.
Interessi moratori nelle transazioni commerciali: cosa prevede il Decreto Legislativo n. 231/2002
Gli interessi moratori possono anche riguardare le transazioni commerciali. In questo caso, la normativa di riferimento è rappresentata dal Decreto Legislativo n. 231/20022.
Tale DL serve a regolamentare gli interessi di mora in caso di rapporti tra imprese, ma anche tra imprese e PA, oltre che con lavoratori autonomi.
Secondo il Decreto, gli interessi moratori scattano in automatico quando scade il termine entro il quale il pagamento sarebbe dovuto avvenire. Come vedremo in seguito, il tasso degli interessi di mora viene stabilito dal Ministero delle Finanze. L’aggiornamento del saggio avviene su base semestrale con pubblicazione formale sulla Gazzetta Ufficiale.
Interessi moratori calcolo: come si quantificano
Passiamo ora al calcolo degli interessi moratori, che è spesso causa di confusione perché può variare. Infatti, la quantificazione degli interessi può cambiare, in quanto il tasso di interesse può essere pattuito tra debitore e creditore.
In generale, comunque, è bene considerare che gli interessi maturano con il tempo. Esiste inoltre un cosiddetto saggio, in quanto si tratta di interessi percentuali, che sono direttamente collegati alla somma dovuta. Detto altrimenti, per il calcolo degli interessi moratori si dovrà tenere conto del numero dei giorni di ritardo, dell’importo dovuto e del saggio (ossia il tasso percentuale).
Una basilare formula per il calcolo degli interessi di mora è la seguente:
interessi moratori = (Importo dovuto x Saggio x Tempo) / 365
Ma, come abbiamo anticipato, quando non esiste alcun accordo tra le due parti, si utilizza il tasso legale che viene stabilito dal MEF con cadenza annuale. La variazione annuale del tasso di interesse legale è disposta dall’Art. 1284 del Codice Civile. Per l’anno 2025, il tasso di interesse da applicare è stato aggiornato in Gazzetta Ufficiale a luglio, e sarà valido fino al prossimo 31 dicembre 2025. Fino a fine anno, il saggio sarà pari al 2,15%.