Indennità per disoccupati: niente NASpI e Dis-coll sotto i 16 anni
Se un minorenne perde il lavoro può accedere all’indennità di disoccupazione?
In linea teorica si ma, come l’Inps ha precisato di recente, l’accesso alla NASpI e Dis-coll è subordinata al requisito dell’età.
Analizziamo insieme le regole vigenti in materia di indennità di disoccupazione!
Che cos’è l’indennità di disoccupazione
- lavoratori dipendenti;
- apprendisti;
- soci lavoratori di cooperativa;
- dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- lavoratrice che ha dato le dimissioni durante il periodo di maternità entro il 1° anno di vita del bambino;
- dimissioni per giusta causa, tra cui mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali subite sul luogo di lavoro, mobbing, e così via.
- chi si dimette;
- coloro che interrompono il rapporto lavoro con una risoluzione consensuale;
- dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.
Indennità per disoccupati: l’esclusione al di sotto dei 16 anni
Il messaggio Inps n. 750/2024 prevede che un minore che perde involontariamente il lavoro non può sempre accedere all’indennità di disoccupazione.
Questa la decisione in merito allo stato di disoccupazione e i limiti di età per potersi iscrivere al Centro per l’impiego per ottenere le indennità NASpI e DIS-COLL.
Il Ministero del Lavoro ha precisato che il limite minimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego ordinario è stabilito dalla legge al compimento dei 16 anni di età. L’impossibilità di rilascio della DID (Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) per i giovani di età inferiore ai 16 anni esclude, quindi, il loro accesso alle prestazioni di NASpI e alla DIS-COLL.
Per comprendere quale sia l’età minore per poter accedere al lavoro è necessario considerare più disposizioni:
- art. 3 L. 977/1967: un minore, solo dopo aver assolto l’obbligo scolastico e aver compiuto 15 anni può intraprendere un’attività lavorativa;
- L. 296/2006: l’innalzamento a 10 anni di frequenza scolastica per l’ottenimento dell’assolvimento dell’obbligo sposta il limite dell’età da 15 a 16 anni;
- eccezione: rapporti di lavoro con contratto di apprendistato di primo livello;
- art. 4, c. 2: deroga per cui è sempre possibile occupare i bambini in attività di natura culturale, artistica, pubblicitaria e sportiva. A meno che ciò non comporti danno per la salute psicofisica, sicurezza e normale frequentazione delle attività scolastiche obbligatorie.
Precisazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
- limite minimo d’ età per l’iscrizione al Centro per l’Impiego negli elenchi del collocamento ordinario: 16 anni (art. 1, co. 622, L 27 dicembre 2006, n. 296);
- persone disabili: possono ottenere l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio che abbiano compiuto i 15 anni di età (articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68,);
- limite massimo di età per l’iscrizione al collocamento ordinario anche ai fini dell’accesso alle indennità di disoccupazione: non previsto.
Diritti, importo e durata dell’indennità
Se la retribuzione media mensile è uguale o inferiore a un importo stabilito dalla legge è pari al 75% della retribuzione stessa. Ove superiore ammonta al 75% di tale importo, sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e tale cifra. Ad ogni modo non può superare un importo mensile massimo annualmente rivalutato sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo.
- si perde lo stato di disoccupazione;
- non si cerca in modo attivo un’occupazione o si rifiuta un’offerta di lavoro congrua;
- non si partecipa alle iniziative di attivazione lavorativa e percorsi di riqualificazione professionale;
- si inizia un’attività lavorativa senza aver provveduto alla comunicazione del reddito annuo previsto;
- arriva il momento del pensionamento di vecchiaia o anticipato.