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Niente indennità di disoccupazione Naspi e Dis-coll sotto i 16 anni

Niente indennità di disoccupazione Naspi e Dis-coll sotto i 16 anni

indennità di disoccupazione - niente NASpI e Dis-Coll sotto i 16 anni
  • Sara Elia
  • 22 Marzo 2024
  • Notizie giuridiche
  • 4 minuti

Indennità per disoccupati: niente NASpI e Dis-coll sotto i 16 anni

Se un minorenne perde il lavoro può accedere all’indennità di disoccupazione?
In linea teorica si ma, come l’Inps ha precisato di recente, l’accesso alla NASpI e Dis-coll è subordinata al requisito dell’età.

Analizziamo insieme le regole vigenti in materia di indennità di disoccupazione!

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Che cos’è l’indennità di disoccupazione

L’indennità di disoccupazione è rappresentata dalla “Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego”, chiamata con l’acronimo NASpI.
Si tratta di un sostegno al reddito mensile per i lavoratori che avevano un rapporto di lavoro subordinato ma hanno perso la propria occupazione non per loro volontà. E quindi:
  • lavoratori dipendenti;
  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperativa;
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • lavoratrice che ha dato le dimissioni durante il periodo di maternità entro il 1° anno di vita del bambino;
  • dimissioni per giusta causa, tra cui mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali subite sul luogo di lavoro, mobbing, e così via.
Come è evidente, l’indennità di disoccupazione spetta solo a chi è stato licenziato e non a
  • chi si dimette;
  • coloro che interrompono il rapporto lavoro con una risoluzione consensuale;
  • dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.
Per ottenere la NASpI è necessario possedere come requisiti, lo stato di disoccupazione e almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti.
La domanda per l’ottenimento deve essere presentata entro e non oltre 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro presso una sede Inas Cisl. Se ciò non avviene se ne perde il diritto.

Indennità per disoccupati: l’esclusione al di sotto dei 16 anni

Il messaggio Inps n. 750/2024 prevede che un minore che perde involontariamente il lavoro non può sempre accedere all’indennità di disoccupazione.

Questa la decisione in merito allo stato di disoccupazione e i limiti di età per potersi iscrivere al Centro per l’impiego per ottenere le indennità NASpI e DIS-COLL.

Il Ministero del Lavoro ha precisato che il limite minimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego ordinario è stabilito dalla legge al compimento dei 16 anni di età. L’impossibilità di rilascio della DID (Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) per i giovani di età inferiore ai 16 anni esclude, quindi, il loro accesso alle prestazioni di NASpI e alla DIS-COLL.

Per comprendere quale sia l’età minore per poter accedere al lavoro è necessario considerare più disposizioni:

  • art. 3 L. 977/1967: un minore, solo dopo aver assolto l’obbligo scolastico e aver compiuto 15 anni può intraprendere un’attività lavorativa;
  • L. 296/2006: l’innalzamento a 10 anni di frequenza scolastica per l’ottenimento dell’assolvimento dell’obbligo sposta il limite dell’età da 15 a 16 anni;
  • eccezione: rapporti di lavoro con contratto di apprendistato di primo livello;
  • art. 4, c. 2: deroga per cui è sempre possibile occupare i bambini in attività di natura culturale, artistica, pubblicitaria e sportiva. A meno che ciò non comporti danno per la salute psicofisica, sicurezza e normale frequentazione delle attività scolastiche obbligatorie.

Precisazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Come abbiamo visto finora, l’indennità di disoccupazione è dunque preclusa ai soggetti di età inferiore ai 16 anni. Questa è infatti l’età considerata limite minimo per l’iscrizione al Centro per l’Impiego.
 
Sulla base di ciò il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha precisato e chiarito che:
 
  • limite minimo d’ età per l’iscrizione al Centro per l’Impiego negli elenchi del collocamento ordinario: 16 anni (art. 1, co. 622, L 27 dicembre 2006, n. 296);
  • persone disabili: possono ottenere l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio che abbiano compiuto i 15 anni di età (articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68,);
  • limite massimo di età per l’iscrizione al collocamento ordinario anche ai fini dell’accesso alle indennità di disoccupazione: non previsto.
Occorre infine evidenziare che il limite massimo di età previsto per l’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato non influisce sul riconoscimento delle indennità. I lavoratori che perdono involontariamente la propria occupazione devono quindi sempre rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID). Presentare la domanda è infatti obbligatorio per il riconoscimento di Naspi e Dis-coll.
 
Al contrario, visto che ai minori di 16 anno anni è precluso il rilascio della DID, lo è di conseguenza anche l’accesso all’ indennità di disoccupazione, mancandone il presupposto.

Diritti, importo e durata dell’indennità

Chi può accedere all’ indennità di disoccupazione può ottenerla dall’8° giorno successivo alla fine del rapporto di lavoro, ove la domanda NASpI sia stata presentata entro l’8° giorno. Se invece inoltrata oltre dopo l’8 giorno, dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
 
La NASpI è calcolata in base alla retribuzione media percepita dal singolo lavoratore negli ultimi 4 anni e per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contributi versati negli ultimi 4 anni.
Se la retribuzione media mensile è uguale o inferiore a un importo stabilito dalla legge è pari al 75% della retribuzione stessa. Ove superiore ammonta  al 75% di tale importo, sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e tale cifra. Ad ogni modo non può superare un importo mensile massimo annualmente rivalutato sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo.
 
Il diritto all’indennità di disoccupazione decade quando:
  • si perde lo stato di disoccupazione;
  • non si cerca in modo attivo un’occupazione o si rifiuta un’offerta di lavoro congrua;
  • non si partecipa alle iniziative di attivazione lavorativa e percorsi di riqualificazione professionale;
  • si inizia un’attività lavorativa senza aver provveduto alla comunicazione del reddito annuo previsto;
  • arriva il momento del pensionamento di vecchiaia o anticipato.
L’importo, corrisposto mensilmente, si riduce del 3% ogni mese a partire dal 1° giorno del 6° mese di fruizione.
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