Frode informatica e tutela delle opere dell'ingegno
Negli ultimi venti anni, tra i reati che necessitano di Internet per la loro consumazione, quelli che hanno impegnato maggiormente i tribunali del nostro paese sono riconducibili ai reati di frode informatica e violazione delle opere d’ingegno. Nella maggior parte dei casi si tratta di attività illecite, poste in essere da soggetti tecnicamente preparati che agiscono nel più completo anonimato utilizzando connessioni protette.
Cos’è la frode informatica?
Il delitto di frode informatica quale figura autonoma di reato ex art 640 c.p. è stato introdotto nel 1963. Con tale tipo di reato ci riferiamo ad un illecito penale caratterizzato dall’utilizzo della tecnologia informatica quale oggetto materiale del reato o mezzo per la sua commissione.Le condotte che possono configurarsi quale reato di frode informatica sono molteplici e si concretizzanno nell’alterazione o intervento abusivo (anche in forma omissiva, ove vi sia l’obbligo giuridico del soggetto ad intervenire) su dati, informazioni e programmi(software) di sistemi informatici o telematici. Chiariti i comportamenti tipici della frode informatica bisogna analizzare gli eventi; nella fattispecie tipizzata dall’art. 640 c.p. sono presenti solamente quelli dell’ingiusto profitto(rifribile anche a soggetti terzi rispetto al reo), non solo di natura economica ma anche morale o di tipo affettivo e del danno altrui.
La tutela delle opere d’ingegno (art 2575 c.c.)
La tutela delle opere di ingegno sorge in capo all’autore di un bene immateriale che può avere ad oggetto anche i programmi per elaboratore (cosiddetti software), nonché le banche dati e le opere del disegno industriale. Irrilevante è la forma, l’espressione o l’avvenuta divulgazione.
Cosa si intende per opera d’ingegno?
Le opere dell’ingegno di carattere creativo appartenenti al dominio delle scienze, della letteratura, della musica, delle arti figurative, dell’architettura, del teatro e della cinematografia, qualunque sia il modo e la forma di espressione sono protette dal diritto d’autore. Presupposto indispensabile per la protezione dell’opera è la sua originalità creativa e la novità tale da distinguere l’opera dalle alte precedenti.La paternità dell’opera può essere altresi’ garantita da ulteriori modalità previste dall’ordinamento nazionale, internazionale e comunitario quale ad esempio la registrazione di un marchio avente quale scopo l’appropiazione indebita dell’opera, l’imitazione o la contraffazione della stessa.