Elettorato attivo vs passivo
Nel linguaggio giuridico e politico, termini come elettorato attivo ed elettorato passivo sono fondamentali per comprendere il funzionamento delle elezioni e i diritti dei cittadini in uno Stato democratico.
Ma cosa significano esattamente? E quali sono le differenze tra i due?
In questo articolo approfondiremo il concetto di elettorato attivo, ovvero il diritto di votare, analizzandone le caratteristiche principali, i requisiti richiesti e il suo ruolo nel processo elettorale. A seguire, chiariremo anche cosa si intende per elettorato passivo, illustrando chi ha la possibilità di candidarsi e ricoprire cariche pubbliche.
Se ti sei mai chiesto cosa distingue chi vota da chi può essere votato, sei nel posto giusto: continua a leggere per scoprire tutto ciò che c’è da sapere sull’elettorato attivo e sul suo legame con il principio di rappresentanza democratica.
Che cosa sono l’elettorato attivo e passivo
- essere cittadini italiani;
- avere compiuto il 18° anno di età;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative per l’iscrizione nelle liste elettorali previste dall’art. 2 del T.U. n. 223/1967.
Elettorato attivo: conferimento della capacità elettorale e limitazioni
- certificato di cittadinanza italiana, acquistato per nascita, per beneficio di legge o per naturalizzazione;
- maggiore età: ad esclusione dell’elezione per il Senato della Repubblica per cui è previsto il raggiungimento del 25° anno di età;
- assenza di cause ostative che precludono l’iscrizione nelle liste elettorali.
- applicazione di misure di prevenzione personali (art. 3 legge 27 dicembre 1956, n. 1423) finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
- misure di sicurezza detentive, libertà vigilata e divieti di soggiorno in uno o più comuni o province, (art. 215 codice penale) finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
- condannati a pena che comporta la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici per l’intero tempo della sua durata;
- altri provvedimenti previsti dall’Autorità Giudiziaria.
Requisiti dell’elettorato passivo
- politiche: per appartenere alla Camera dei deputati l’età deve essere superiore a 25 anni, per il Senato a 40 anni. In particolare, per la Circoscrizione Estero, possono candidarsi solo i cittadini italiani, possessori dei medesimi requisiti d’età, residenti ed elettori in una delle ripartizioni in cui è suddivisa tale Circoscrizione;
- amministrative: per il Consiglio comunale sono eleggibili anche i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea iscritti nelle apposite liste aggiunte;
- europee: per la carica di rappresentante dell’Italia al Parlamento europeo possono candidarsi gli elettori di almeno 25 anni, compresi i cittadini di altri paesi membri se in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalle leggi italiane.
Limitazioni principali
- incandidabilità: rientrano in questa definizione i soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva. In questo caso, l’eventuale elezione o nomina è nulla e l’organo che ha nominato e convalidato l’elezione deve revocare il provvedimento appena viene a conoscenza dell’esistenza di tali condizioni;
- ineleggibilità: ad essere ineleggibili sono i soggetti che, detenendo o avendo detenuto la titolarità di determinati uffici, possono avvalersi della loro carica per esercitare pressione sugli elettori. Tra questi rientrano ad esempio, alti funzionari statali, magistrati, ufficiali superiori, consiglieri di altri comuni, etc. L’ineleggibilità può essere rimossa attraverso dimissioni, aspettativa, o trasferimento;
- incompatibilità: ci si riferisce, in questo caso, ai soggetti in una posizione di potenziale di conflitto d’interesse o controllo. E quindi, ad esempio, amministratori di enti sovvenzionati dal comune o chi ha in corso forniture ed appalti con il comune. Tale limitazione, a differenza delle precedenti, non impedisce al candidato né di presentarsi alle elezioni né di essere eletto. Costituisce però impedimento al mantenimento della sua carica.