DSGA ad interim: le regole per sostituire il titolare assente
Il DSGA ad interim è il funzionario già titolare di un incarico di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi presso un’istituzione scolastica al quale viene temporaneamente affidato anche un secondo incarico, quando ricorrono le condizioni previste dalla disciplina contrattuale.
L’incarico ad interim non coincide con qualsiasi forma di sostituzione del DSGA assente. Il CCNL distingue infatti tra assenze temporanee, assenze prolungate e situazioni nelle quali il titolare manca per l’intero anno scolastico.
La disciplina oggi applicabile trova un passaggio importante nel Decreto ministeriale n. 132 del 4 luglio 2024, firmato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, con il quale sono stati definiti i criteri per l’attribuzione degli incarichi di sostituzione del titolare di incarico DSGA. Il provvedimento ha dato attuazione alla nuova disciplina introdotta dal CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021.
La regolamentazione non è rimasta confinata alla novità del 2024: i criteri del D.M. 132/2024 hanno continuato a trovare applicazione anche nelle successive procedure scolastiche. Per l’anno 2025/2026, per esempio, gli Uffici scolastici hanno continuato a distinguere gli incarichi annuali sui posti vacanti dagli incarichi ad interim sui posti disponibili ma non vacanti.
Cosa significa DSGA ad interim
L’espressione ad interim indica l’attribuzione temporanea di un ulteriore incarico a una persona che mantiene contemporaneamente quello già ricoperto.
Nel caso del DSGA, quindi, non significa semplicemente che un dipendente della scuola sostituisca temporaneamente il direttore assente.
L’ipotesi specifica dell’ad interim riguarda un funzionario già titolare di incarico DSGA presso un’altra istituzione scolastica, al quale viene affidata temporaneamente anche la funzione di DSGA della scuola interessata dall’assenza.
Il funzionario si trova pertanto a gestire contemporaneamente due incarichi.
Questa caratteristica distingue il DSGA ad interim da altre forme di sostituzione temporanea e dalle procedure utilizzate per coprire posti vacanti.
Quando viene nominato un DSGA ad interim
La disciplina della sostituzione è contenuta nell’articolo 57 del CCNL Istruzione e Ricerca. Per comprenderla è necessario distinguere innanzitutto la durata dell’assenza.
Quando il DSGA è assente per un periodo superiore a 15 giorni, o comunque per un periodo tale da compromettere il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica, può essere conferito un incarico temporaneo secondo le modalità previste dal contratto. Questa forma di sostituzione non può però protrarsi oltre il limite previsto per l’incarico temporaneo.
La situazione cambia quando il titolare dell’incarico DSGA:
- è assente dall’inizio e per l’intero anno scolastico, fino al 31 agosto;
- oppure è assente per un unico periodo continuativo superiore a tre mesi.
In queste circostanze si attiva una procedura diversa e può entrare in gioco il DSGA ad interim. Il D.M. 132/2024 firmato da Valditara è intervenuto proprio per definire i criteri attraverso i quali individuare il funzionario cui attribuire questo ulteriore incarico.
Sostituzione temporanea e DSGA ad interim: qual è la differenza?
I due istituti non sono sinonimi.
| Situazione | Soluzione |
|---|---|
| Assenza superiore a 15 giorni ma entro il periodo previsto dal CCNL | Incarico temporaneo di DSGA |
| Assenza dall’inizio e per tutto l’anno scolastico | Procedura per la copertura della posizione |
| Assenza continuativa superiore a tre mesi | Procedura per la copertura della posizione |
| Presenza di un funzionario privo di incarico DSGA | Priorità al conferimento dell’incarico a tale funzionario |
| Assenza di funzionari disponibili senza incarico | Possibile conferimento dell’incarico ad interim a un DSGA già titolare |
Quindi il DSGA ad interim è una soluzione specifica e successiva rispetto alla possibilità di utilizzare un funzionario dell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione ancora privo di incarico DSGA.
Chi può svolgere l’incarico di DSGA ad interim
Questo è uno dei punti che richiede maggiore precisione rispetto alla precedente versione dell’articolo.
Non è corretto affermare genericamente che l’incarico ad interim possa essere assegnato a un insegnante, a un qualsiasi dipendente scolastico o a un componente dello staff con esperienza amministrativa.
Nell’ipotesi specifica prevista dall’articolo 57 del CCNL, quando non sono disponibili funzionari privi di incarico, l’Ambito territoriale può attribuire l’incarico ad interim a un funzionario che sia già titolare di un incarico DSGA.
La disciplina successivamente applicata per l’anno scolastico 2025/2026 conferma questa distinzione: sui posti disponibili ma non vacanti l’incarico ad interim può essere conferito a un altro funzionario già titolare di incarico DSGA che abbia manifestato la propria disponibilità.
Questo non significa che gli assistenti amministrativi non possano essere coinvolti in altre procedure di copertura delle posizioni DSGA: si tratta però di fattispecie differenti, che non devono essere confuse con l’ad interim in senso stretto.
L’incarico di DSGA ad interim è obbligatorio?
No: la disciplina applicativa è stata costruita sulla disponibilità del funzionario.
Questo era uno degli aspetti discussi già nel confronto che precedette il decreto del 2024. La possibilità di assumere un secondo incarico non è stata configurata come un obbligo generalizzato per ogni DSGA già titolare. Anche le disposizioni applicative successive fanno riferimento al funzionario titolare di incarico DSGA che abbia manifestato disponibilità all’assunzione dell’incarico ad interim.
Chi conferisce l’incarico
La competenza cambia in funzione della durata dell’assenza. Per le sostituzioni temporanee previste dal CCNL interviene il Dirigente scolastico, secondo le condizioni stabilite dal contratto.
Quando invece il DSGA titolare è assente per tutto l’anno scolastico oppure per un periodo continuativo superiore a tre mesi, interviene il responsabile dell’Ufficio relativo all’Ambito territoriale.
Il D.M. 132/2024 precisa inoltre che l’Ambito conferisce l’incarico ad interim mediante decreto del Dirigente competente e procede alla relativa pubblicazione.
L’ad interim non è quindi una semplice decisione organizzativa interna della scuola interessata.
Quali sono i criteri per scegliere il DSGA ad interim
Il decreto firmato da Valditara nel luglio 2024 ha definito criteri specifici per stabilire a quale funzionario attribuire l’incarico quando vi sono più disponibilità.
L’ordine considera:
- precedente svolgimento dell’incarico ad interim di DSGA nella stessa istituzione scolastica nell’anno scolastico più recente;
- precedente titolarità di incarico DSGA presso la stessa istituzione;
- maggiore anzianità di servizio nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione;
- esperienza maturata come titolare in istituzioni scolastiche dello stesso ciclo o, nel secondo ciclo, dello stesso ordine e tipologia;
- vicinanza tra la scuola da assegnare e quella nella quale il funzionario è già titolare;
- maggiore anzianità anagrafica.
I criteri mostrano una logica precisa: privilegiare continuità, esperienza professionale, conoscenza del contesto e sostenibilità organizzativa del doppio incarico.
Perché conta la vicinanza tra le due scuole
Uno dei criteri riguarda proprio la viciniorità tra l’istituzione scolastica da assegnare e quella presso cui il DSGA svolge già il proprio incarico.
La ragione è facilmente comprensibile.
Un DSGA ad interim deve gestire contemporaneamente due strutture organizzative, con:
- personale differente;
- procedure amministrative;
- scadenze;
- contabilità;
- attività negoziale;
- gestione documentale;
- esigenze organizzative specifiche.
La distanza tra le sedi può quindi incidere concretamente sulla possibilità di svolgere efficacemente entrambe le funzioni.
Quanto dura un incarico di DSGA ad interim
Non esiste una regola secondo la quale il DSGA ad interim debba rimanere in carica automaticamente per dodici mesi con possibilità di rinnovo per altri dodici.
Questa indicazione, presente nella precedente versione dell’articolo, va eliminata. La durata concreta dipende dalla situazione che ha reso necessario il conferimento e dal relativo provvedimento.
La disciplina prende in considerazione soprattutto l’assenza:
- dall’inizio dell’anno scolastico fino al 31 agosto;
- oppure per un unico periodo continuativo superiore a tre mesi.
La durata dell’incarico deve quindi essere letta in relazione alla disponibilità della posizione e all’assenza del titolare, non attraverso una durata standard valida in qualsiasi situazione.
Quanto viene pagato un DSGA ad interim
Il compenso del DSGA ad interim è un altro elemento disciplinato espressamente dal contratto.
Per l’ulteriore incarico spetta un’indennità pari al 100% dell’indennità di direzione relativa all’istituzione scolastica nella quale viene svolto l’incarico aggiuntivo. L’indennità di direzione comprende sia una componente fissa sia una componente variabile.
Questo significa che non esiste una cifra unica identica per tutti gli incarichi ad interim: l’importo dipende anche dalle caratteristiche dell’istituzione scolastica interessata.
Il DSGA continua naturalmente a ricoprire il proprio incarico principale e riceve il trattamento aggiuntivo previsto per il secondo incarico.
Il compenso è uguale per tutte le scuole?
No. La parte variabile dell’indennità di direzione dipende dai parametri previsti dalla disciplina contrattuale e dalle caratteristiche della scuola.
Di conseguenza, due incarichi ad interim presso istituzioni differenti possono determinare importi diversi. È quindi preferibile non indicare una cifra standard come “stipendio del DSGA ad interim”, ma fare riferimento alla indennità di direzione della scuola assegnata.
Il DSGA ad interim gestisce due scuole contemporaneamente?
Sì. È proprio questo l’elemento caratterizzante dell’istituto. Il funzionario mantiene l’incarico DSGA già ricoperto e assume contemporaneamente quello relativo alla seconda istituzione scolastica.
L’impegno aggiuntivo può essere significativo perché il DSGA deve presidiare due differenti organizzazioni amministrative.
Ciò può tradursi in:
- aumento delle scadenze da gestire;
- coordinamento di più gruppi di personale ATA;
- duplicazione di numerose procedure amministrative e contabili;
- maggiore complessità nella programmazione delle attività;
- necessità di coordinarsi con due differenti Dirigenti scolastici.
Anche per questo il criterio della vicinanza tra le sedi assume una concreta rilevanza.
DSGA ad interim e posto vacante sono la stessa cosa?
No. È importante distinguere tra posto vacante e posto disponibile ma non vacante.
Un posto è vacante quando manca il titolare.
Un posto può invece essere disponibile ma non vacante quando il titolare esiste giuridicamente ma non può svolgere temporaneamente il proprio incarico, per esempio a causa di un’assenza prolungata.
Nelle procedure per l’anno scolastico 2025/2026 questa distinzione è stata esplicitamente mantenuta: gli incarichi annuali hanno riguardato posti vacanti e/o disponibili, mentre gli incarichi ad interim sono stati individuati sui posti disponibili e non vacanti.
È una distinzione importante anche per comprendere perché l’ad interim non costituisca una forma ordinaria di assunzione nella posizione DSGA.
DSGA ad interim e facente funzione sono la stessa cosa?
No.
L’espressione DSGA facente funzione è stata utilizzata soprattutto per indicare personale che ha svolto le funzioni DSGA pur non essendo titolare ordinario della posizione.
Il DSGA ad interim, invece, è già un funzionario titolare di incarico DSGA e assume temporaneamente un secondo incarico.
Non bisogna quindi confondere:
- DSGA titolare;
- DSGA ad interim;
- incarico temporaneo;
- facente funzione;
- progressione nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.
Sono fattispecie differenti, disciplinate da presupposti diversi.
Quando la copertura riguarda invece procedure rivolte al personale amministrativo, il tema viene approfondito nella guida dedicata agli interpelli per Assistenti amministrativi e incarichi DSGA.
Cosa succede se non ci sono DSGA disponibili
Il mancato reperimento di un DSGA disponibile in modo ad interim non significa automaticamente che la posizione rimanga scoperta. La disciplina delle utilizzazioni e delle assegnazioni prevede un sistema più articolato per coprire le disponibilità.
Nel quadro applicato per il 2025/2026 vengono distinti, tra gli altri:
- funzionari in situazione di esubero;
- funzionari privi di incarico DSGA;
- funzionari titolari disponibili ad assumere un incarico ad interim;
- personale interessato dalle procedure di progressione;
- ulteriori categorie previste dalla disciplina applicabile.
L’ad interim costituisce quindi uno degli strumenti disponibili, non l’unico meccanismo attraverso cui l’amministrazione può garantire la copertura della funzione.
Per comprendere invece la posizione professionale nel suo complesso, requisiti e accesso al ruolo, è possibile consultare la guida dedicata al DSGA: chi è, cosa fa, stipendio e come diventarlo.
Dal decreto Valditara del 2024 alle applicazioni successive
La storia di questa pagina nasce nel luglio 2024, quando il Ministro Giuseppe Valditara firmò il decreto destinato a definire i criteri per gli incarichi di sostituzione del titolare DSGA.
Il D.M. 132 del 4 luglio 2024 ha individuato in particolare i criteri da utilizzare per l’attribuzione dell’ad interim quando non siano disponibili funzionari privi di incarico. Il tema non si è però esaurito con quella notizia.
Le procedure successive hanno continuato a richiamare espressamente:
- l’articolo 57 del CCNL;
- il D.M. 132/2024;
- la distinzione tra posti vacanti e posti disponibili ma non vacanti;
- la disponibilità del funzionario già titolare a ricoprire l’ad interim.
Per questo il decreto firmato da Valditara rappresenta oggi non soltanto una notizia del 2024, ma uno dei passaggi normativi alla base dell’attuale disciplina operativa del DSGA ad interim.
DSGA ad interim: le domande più frequenti
Cos’è un DSGA ad interim?
È un funzionario già titolare di incarico DSGA presso una scuola al quale viene temporaneamente affidato anche un secondo incarico presso un’altra istituzione.
Quando si ricorre al DSGA ad interim?
Può essere utilizzato nelle ipotesi previste dal CCNL, in particolare quando il titolare è assente per tutto l’anno scolastico o per un periodo continuativo superiore a tre mesi e non siano disponibili funzionari privi di incarico cui assegnare la posizione.
Chi può essere nominato DSGA ad interim?
Nell’ipotesi specifica prevista dall’articolo 57, un funzionario già titolare di incarico DSGA che abbia manifestato la propria disponibilità.
Un insegnante può diventare DSGA ad interim?
Non nell’accezione specifica disciplinata dall’articolo 57 per l’ad interim. La precedente formulazione dell’articolo che estendeva genericamente questa possibilità agli insegnanti non era corretta.
Chi conferisce l’incarico DSGA ad interim?
Per le assenze lunghe considerate dalla disciplina interviene il responsabile dell’Ufficio relativo all’Ambito territoriale.
Il DSGA è obbligato ad accettare un incarico ad interim?
No. Le disposizioni fanno riferimento alla disponibilità manifestata dal funzionario già titolare.
Quanto viene pagato il DSGA ad interim?
Per il secondo incarico spetta il trattamento aggiuntivo previsto dalla disciplina contrattuale, parametrato all’indennità di direzione della scuola interessata.
Quanto dura il DSGA ad interim?
La durata è collegata alla situazione che ha determinato l’assenza del titolare e al provvedimento di conferimento. Non esiste una durata standard di dodici mesi rinnovabile automaticamente.
DSGA ad interim e facente funzione sono la stessa cosa?
No. Il DSGA ad interim è già titolare di un incarico DSGA e assume temporaneamente una seconda posizione.
DSGA ad interim: continuità amministrativa senza sovrapporre gli istituti
Il DSGA ad interim è uno strumento specifico attraverso cui l’amministrazione scolastica può garantire continuità ai servizi generali e amministrativo-contabili quando il titolare è assente per un periodo significativo.
La disciplina sviluppatasi a partire dal CCNL e precisata dal decreto n. 132 del 4 luglio 2024 firmato dal Ministro Giuseppe Valditara individua condizioni e criteri per il conferimento, evitando che l’ad interim venga confuso con una semplice sostituzione occasionale.
Il punto centrale è proprio questo: non tutte le assenze del DSGA sono gestite nello stesso modo. Incarico temporaneo, DSGA ad interim, copertura di un posto vacante e facenza di funzione rispondono a situazioni differenti.
Conoscere queste differenze permette di comprendere meglio sia l’organizzazione amministrativa delle scuole sia le responsabilità che il funzionario assume quando, oltre alla propria sede, accetta di gestire temporaneamente anche una seconda istituzione.
