Docente non supera l'anno di prova: come deve essere inviata la comunicazione?
Anno di prova per i docenti: cosa succede se non si supera?
Come ogni anno, tutti gli insegnanti che hanno ottenuto un contratto a tempo indeterminato nell’ambito dell’istruzione pubblica, dovranno svolgere un anno di prova per ottenere la conferma del ruolo. Esso rappresenta una fase cruciale nella carriera di un insegnante in cui vengono valutate le competenze professionali e pedagogiche necessarie per svolgere al meglio il ruolo educativo.
Per i docenti che non riescono a superare questo periodo, come deve essere inviata la comunicazione?
In questo articolo scopriremo insieme cos’è l’anno di prova, cosa prevede il corso di formazione e quali sono le info utili per superarli in totale serenità.
Anno di prova: cosa fare se non si supera?
L’articolo 1 comma 119 della legge 107/2015 prevede che il personale docente possa usufruire di una proroga qualora non superi l’anno di prova.
Questa disposizione può essere emanata una sola volta e dovrà essere corredata da un provvedimento motivato da parte del Dirigente Scolastico che segnalerà non solo le criticità emerse nel primo incarico, ma anche in che modo potrà essere di supporto al docente per la conferma del ruolo.
Ma come ci si deve comportare qualora non si dovesse superare neanche la seconda proroga?
Se al termine del secondo anno, la prova dovesse nuovamente risultare negativa, il docente verrà semplicemente dispensato dal servizio o restituito al ruolo di provenienza così come previsto dalla legge 107/15, art.59 del D.P.R. N.417 del 31 maggio 1974 e art.439 del D. Lgs 297 /94.
Quindi, in poche parole, non sarà necessario inviare nessuna comunicazione, in quanto lo scioglimento del rapporto lavorativo o del ritorno allo stadio precedente avrà effetto immediato.
Ad ogni modo, è bene precisare che queste situazioni si verificano di rado e solo in casi estremamente gravi.
A chi è rivolto l’anno di prova?
Di seguito le categorie di insegnanti che devono svolgere questo anno e il relativo periodo di formazione:
- Neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio;
- Assunti a tempo indeterminato che hanno rimandato l’anno di prova o di formazione o che per svariati motivi non hanno potuto completarlo;
- Coloro che non hanno superato per la prima volta la prova e non sono stati immessi in ruolo.
Corso di formazione
- 6h di incontri propedeutici e di restituzione finale;
- 12h di attività peer to peer e osservazione in classe;
- 12 ore di laboratori formativi;
- 20h di lezioni online sulla piattaforma Indire.
Verifica degli standard professionali
- possesso di competenze organizzative, relazionali e gestionali;
- osservanza dei doveri connessi allo status di dipendente pubblico e relativi alla funzione di docente;
- partecipazione e raggiungimento delle attività formative preposte;
- possesso delle competenze culturali, informatiche, disciplinari, linguistiche e pedagogiche.
Si può rimandare l’anno di prova?
Quando si considera superato?
- periodo antecedente all’inizio dell’anno scolastico, qualora vengano previste attività di programmazione didattica;
- tutte le domeniche, le festività soppresse, i giorni festivi e le festività pasquali e natalizie;
- le giornate di interruzioni didattiche dovute a ragioni di pubblico servizio;
- i giorni dedicati agli esami di stato, agli scrutini o agli esami di riparazione;
- il primo mese di congedo per maternità o interdizione dal lavoro per gravi complicanze di gestazione;
- i periodi di aspettativa per mandato parlamentare;
- il periodo che anticipa il termine delle lezioni a causa delle elezioni politiche diverso dalla fine indicata sul calendario scolastico;
- la frequenza di attività formative o corsi di aggiornamento organizzati dall’amministrazione, compresi quelli organizzati a livello di istituto.