Disabilità: novità D.Lgs. n. 62/2024 e Legge 104
Il panorama normativo in materia di disabilità ha subito un’importante evoluzione con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 62. del 3 maggio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 2024 e operativo dal 30 giugno.
Il D.Lgs. n. 62/24 introduce nuove definizioni normative e apporta modifiche significative alla Legge 104, con l’obiettivo di migliorare il riconoscimento e il trattamento delle persone con disabilità.
Queste modifiche mirano a garantire un accesso più equo al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei supporti e dei benefici, in linea con i principi di autodeterminazione e non discriminazione sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
Disposizioni principali del D.Lgs. n. 62/24
Riconoscimento della Condizione di Disabilità
Il nuovo decreto legislativo è stato introdotto per assicurare il riconoscimento della condizione di disabilità, rimuovere gli ostacoli e attivare i sostegni necessari affinché le persone con disabilità possano esercitare pienamente i loro diritti civili e sociali. Questo è stato fatto attraverso l’attuazione dell’articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), d) e h) della legge n. 227/2021.
Rimozione degli ostacoli e attivazione dei sostegni
Le disposizioni del decreto sono finalizzate a garantire che le persone con disabilità abbiano effettivo e pieno accesso ai servizi e alle agevolazioni necessarie per vivere in condizioni di uguaglianza con gli altri. Questo include il ricorso all’accomodamento ragionevole e lo sviluppo di progetti di vita individualizzati e partecipati.
Nuova terminologia in materia di disabilità: abbandono delle parole “Handicap” e derivati
A partire dal 30 giugno 2024, il termine “handicap” e i suoi derivati sono stati sostituiti da un linguaggio più rispettoso e inclusivo. Ecco le principali modifiche terminologiche introdotte:
- La parola “handicap” è sostituita da “condizione di disabilità”.
- I termini “persona handicappata”, “portatore di handicap”, “persona affetta da disabilità”, “disabile” e “diversamente abile” sono sostituiti da “persona con disabilità”.
- Le espressioni “con connotazione di gravità” e “in situazione di gravità” sono sostituite da “con necessità di sostegno elevato o molto elevato”.
- Il termine “disabile grave” è sostituito da “persona con necessità di sostegno intensivo”.
Effetti pratici delle modifiche
Processo di valutazione
Il D.Lgs. n. 62/24 introduce una dettagliata procedura di valutazione della condizione di disabilità, basata sulle classificazioni ICD e ICF, per determinare il livello di sostegno necessario (lieve, media, elevata o molto elevata). Questa valutazione multidimensionale tiene conto dei desideri, aspettative e preferenze della persona, delineando un profilo di funzionamento che guida l’elaborazione del progetto di vita.
La valutazione di base
La valutazione di base è definita come il procedimento unitario finalizzato al riconoscimento della condizione di disabilità, che comprende:
- l’accertamento dell’invalidità civile ai sensi della legge n. 118/1971 e delle condizioni previste dalla legge n. 18/1980 (indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totalmente inabili), nonché dalla legge n. 508/1988 (norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti), e dalla legge n. 289/1990 (modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 508/1988);
- l’accertamento della cecità civile, ai sensi della legge n. 382/1970 e della legge n. 138/2001;
- l’accertamento della sordità civile, ai sensi della legge n. 381/1970;
- l’accertamento della sordocecità ai sensi della legge n. 107/2010;
- l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 66/2017;
- l’accertamento della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione lavorativa ai sensi della legge n. 68/1999;
- l’individuazione dei presupposti per la concessione di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa, prevista dai livelli essenziali di assistenza;
- l’individuazione degli elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza, nonché di disabilità gravissima, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016, ad eccezione della condizione di non autosufficienza delle persone anziane;
- l’individuazione dei requisiti necessari per l’accesso ad agevolazioni fiscali, tributarie e relative alla mobilità, conseguenti all’accertamento dell’invalidità e ad ogni altra prestazione prevista dalla legge.
Valutazione di base: commi 2 e 3 dell’articolo 5
Il comma 2 dell’articolo 5 estende l’applicazione della valutazione di base di cui al comma 1 anche ai minori e alle persone anziane, ad eccezione delle persone anziane non autosufficienti di cui all’articolo 4 della legge n. 33/2023.
Il comma 3 del medesimo articolo 5 prevede che il procedimento di valutazione di base sia informato ai seguenti criteri:
- orientamento dell’intero processo valutativo medico-legale sulla base dell’ICD e degli strumenti descrittivi ICF, con particolare riferimento all’attività e alla partecipazione della persona, in termini di capacità dell’ICF;
- impiego, quale strumento integrativo e di partecipazione della persona, ad eccezione dei minori di età, ai fini della descrizione e dell’analisi del funzionamento, della disabilità e della salute, del WHODAS e dei suoi successivi aggiornamenti, nonché di ulteriori strumenti di valutazione scientificamente validati ed individuati dall’OMS;
- considerazione dell’attività della persona, al fine di accertare le necessità di sostegno, di sostegno intensivo o delle misure volte a compensare la restrizione della partecipazione della persona e a sostenerne la massima inclusione possibile;
- in particolare, per i soli effetti della valutazione dell’invalidità civile di cui al comma 1, lettera a), impiego di tabelle medico-legali relative alla condizione conseguente alla compromissione duratura, elaborate sulla base delle più aggiornate conoscenze ed acquisizioni scientifiche;
- tempestività, prossimità, efficienza e trasparenza.
Accomodamento ragionevole
Il concetto di accomodamento ragionevole è centrale nelle nuove disposizioni, garantendo che le persone con disabilità ricevano i supporti necessari per vivere una vita piena e inclusiva.
I progetti di vita personalizzati sono strumenti fondamentali per migliorare la qualità della vita e sviluppare le potenzialità individuali, consentendo alle persone con disabilità di scegliere liberamente i contesti di vita e partecipare alla società su base di uguaglianza.
Il riconoscimento della condizione di disabilità della persona comporta l’acquisizione di una tutela proporzionata al livello di disabilità, con priorità per le disabilità che richiedono un sostegno intensivo e le correlate prestazioni previste dalla legge. Tali prestazioni includono i sostegni volti a favorire l’inclusione scolastica, nelle istituzioni della formazione superiore e lavorativa.
A tale riconoscimento consegue altresì la tutela dell’accomodamento ragionevole come definito dall’articolo 5-bis della legge n. 104/1992 e la richiesta dell’avvio del procedimento di valutazione multidimensionale per l’elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, in conformità con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della medesima normativa.
Modifiche alla Legge 104
I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992 sono sostituiti come segue:
- Il comma 1 definisce “persona con disabilità” (anziché “handicappata”) chi presenta compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali durature che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena e effettiva partecipazione nei vari contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate tramite una valutazione di base.
- Il comma 2 riconosce alla persona con disabilità il diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo (in precedenza basato sulla natura e consistenza della minorazione), determinata tramite la valutazione di base, tenendo conto anche della capacità complessiva individuale residua e dell’efficacia delle terapie (in precedenza si consideravano solo le terapie riabilitative). La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio. Il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.
- Il comma 3 stabilisce che, se la compromissione, singola o plurima, riduce l’autonomia personale, correlata all’età, rendendo necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o relazionale, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e interventi dei servizi pubblici.
- Il comma 2 dell’articolo 3 del decreto n. 62 sostituisce la rubrica dell’articolo 3 della legge n. 104 con la seguente: “Persona con disabilità avente diritto ai sostegni e alle prestazioni”.
Implicazioni per diversi contesti di vita
Istruzione
Le nuove disposizioni garantiscono un accesso equo all’istruzione, con supporti adeguati per consentire agli studenti con disabilità di partecipare pienamente alla vita scolastica e universitaria.
Lavoro
In ambito lavorativo, le modifiche normative favoriscono l’inclusione delle persone con disabilità, promuovendo politiche di non discriminazione e pari opportunità. L’accomodamento ragionevole è essenziale per adattare l’ambiente di lavoro alle esigenze individuali.
Partecipazione Sociale
Il decreto favorisce la partecipazione attiva delle persone con disabilità alla vita sociale, culturale e politica, eliminando le barriere che limitano la loro inclusione.
Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 62/2024 rappresentano un passo significativo verso un approccio più inclusivo e rispettoso nella definizione e nel trattamento delle persone con disabilità. Questi cambiamenti legislativi non solo migliorano il riconoscimento e il supporto delle persone con disabilità, ma rafforzano l’impegno dell’Italia verso i principi di uguaglianza e non discriminazione.