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Decreto scuola 2026: novità, misure e legami con il PNRR

Decreto scuola 2026: novità, misure e legami con il PNRR

Decreto scuola 2026 - novità, misure e legami con il PNRR
  • Redazione UniD
  • 11 Ottobre 2026
  • Scuola e università
  • 9 minuti

Scheda del decreto scuola 2026

RiferimentoInformazione
ProvvedimentoDecreto-legge 30 settembre 2026, n. 170
PubblicazioneGazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2026
Entrata in vigore1° ottobre 2026
Iter parlamentareDisegno di legge di conversione A.S. 2053
Termine per la conversione29 novembre 2026
Stato al 5 ottobre 2026Decreto in vigore, ma ancora modificabile dal Parlamento

Il decreto-legge ha forza di legge dalla sua entrata in vigore. Non bisogna quindi attendere la conversione per applicare le disposizioni già operative.
Scuole e famiglie devono tuttavia controllare il testo coordinato che sarà pubblicato dopo la conversione, oltre alle circolari e agli atti attuativi del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Indice
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Le principali misure e le relative decorrenze

AmbitoCosa prevede il testo originarioDecorrenza o condizione
PEITermine del 15 ottobre per i casi indicati dal decretoImmediata, nei casi espressamente previsti
SostegnoPriorità alla continuità delle ore già assegnateDa coordinare con il fabbisogno e le procedure di assegnazione
Dispersione scolastica30 milioni nel 2026 e 40 milioni nel 2027Interventi per l’anno scolastico 2026/2027
Libri scolastici21 milioni nel 2026 per la gratuità o semigratuitàAccesso tramite le procedure territoriali
Istituti tecnici e professionaliNuove denominazioni e interventi sulla filieraSecondo le decorrenze e gli atti applicativi
LatinoInsegnamento facoltativo di 33 ore annualiDall’anno scolastico 2027/2028
Formazione delle classiNuovi criteri per alcune classi primeDal 2027/2028; regole anticipate per alcune iscrizioni in corso d’anno
Servizi digitaliProgramma biennale da 14 milioni di euro1 milione nel 2026 e 13 milioni nel 2027
Adempimenti PNRRRisorse per controlli, straordinari e assistenza tecnicaSecondo i singoli interventi e le relative scadenze

Inclusione, PEI e continuità del sostegno

Il decreto interviene sulle scadenze del Piano educativo individualizzato, ma le nuove disposizioni devono essere lette insieme alla disciplina generale contenuta nel decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e nei modelli nazionali approvati con il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, successivamente modificato dal decreto interministeriale 1° agosto 2023, n. 153.

Nel testo originario del decreto, per gli alunni di nuova iscrizione o con una nuova certificazione il PEI definitivo deve essere predisposto entro il 15 ottobre.
Il termine non va però presentato come una scadenza indistinta per tutti gli studenti con disabilità.

Occorre inoltre distinguere il PEI definitivo dal PEI provvisorio, normalmente elaborato entro giugno per definire le proposte relative al fabbisogno di risorse per l’anno successivo.
Non è quindi corretto affermare in termini generali che il PEI definitivo di tutti gli alunni già seguiti dalla scuola debba essere approvato entro giugno.

Nel passaggio alla classe successiva, il testo attribuisce priorità alla continuità delle ore di sostegno precedentemente assegnate.
Questo principio non elimina la valutazione del GLO, la verifica dei bisogni educativi e le procedure formali con cui vengono determinate le risorse. Eventuali variazioni devono essere motivate e documentate.

Gli istituti dovrebbero pertanto:

  • verificare a quali alunni si applica il termine del 15 ottobre
  • convocare e documentare correttamente le attività del GLO
  • distinguere il PEI provvisorio da quello definitivo
  • registrare le motivazioni di eventuali variazioni delle ore di sostegno
  • controllare il testo coordinato dopo la conversione

Fondi contro la dispersione e contributi per i libri scolastici

Il fondo destinato al contrasto della dispersione scolastica aumenta di 30 milioni di euro nel 2026 e di 40 milioni nel 2027.
Le risorse sono destinate a tutoraggio, orientamento, inclusione e percorsi personalizzati, con particolare riferimento all’anno scolastico 2026/2027.

Gli interventi dovranno essere collegati a bisogni documentati e coordinati con il PTOF, le attività di orientamento e gli eventuali progetti già finanziati dal PNRR. I dati sugli apprendimenti possono contribuire all’individuazione delle fragilità, ma non sostituiscono la valutazione educativa effettuata dalla scuola.

Il decreto assegna inoltre 21 milioni di euro nel 2026 alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri scolastici.
Lo stanziamento integra il quadro già previsto dall’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ma non istituisce automaticamente un bonus nazionale richiesto direttamente al Ministero.

Le famiglie devono continuare a consultare i bandi di Regioni, Comuni o altri enti competenti. Requisiti ISEE, spese ammesse, documentazione e scadenze possono variare in base al territorio.

Istituti tecnici, professionali e latino: cambiamenti non immediati

Il testo originario prevede la denominazione di licei tecnologici per gli istituti tecnici e di licei professionali per gli istituti professionali.
Il cambio di nome non deve essere interpretato come l’immediata istituzione di nuovi diplomi o come una modifica automatica di quadri orari, curricoli e titoli di studio.

Prima di aggiornare PTOF, siti, modulistica e materiali di orientamento, le scuole dovranno verificare la formulazione definitiva della legge di conversione e le successive indicazioni ministeriali.
Per la filiera tecnologico-professionale sono previsti 20 milioni di euro nel 2026 e 10 milioni nel 2027.

Dall’anno scolastico 2027/2028 è inoltre previsto “Latino per l’educazione linguistica”.
L’insegnamento del latino sarà facoltativo, inizierà dal secondo anno della scuola secondaria di primo grado e comprenderà un’ora aggiuntiva alla settimana, per un totale di 33 ore annuali.

Anche questa misura non produce effetti immediati sull’orario scolastico. Organizzazione, personale, adesione delle famiglie e modalità di inserimento nell’offerta formativa dovranno essere definiti dagli atti applicativi e dal testo definitivamente convertito.

Formazione delle classi e apprendimento dell’italiano

Dall’anno scolastico 2027/2028 cambiano i criteri per la formazione di alcune classi prime. Il limite del 30% non deve essere descritto come un tetto generalizzato applicabile a tutti gli studenti stranieri.
Nella scuola primaria il criterio riguarda gli alunni con cittadinanza non italiana che non siano nati in Italia o che non abbiano maturato almeno due anni di frequenza nella scuola dell’infanzia.
Nella scuola secondaria assume rilievo anche il completamento positivo di almeno tre anni nel sistema nazionale d’istruzione.

La cittadinanza non costituisce quindi l’unico parametro: contano anche il luogo di nascita e il percorso scolastico già svolto. Per alcune iscrizioni presentate durante l’anno, i criteri sono previsti già dal 2026/2027.

Gli uffici scolastici territoriali possono coordinare l’inserimento degli alunni tra istituti vicini, nel rispetto della prossimità al domicilio.
Le segreterie dovranno raccogliere informazioni attendibili sulla scolarizzazione precedente e applicare le regole senza introdurre automatismi basati sulla sola cittadinanza.

Il decreto interviene anche sulle persistenti difficoltà linguistiche dei genitori.
In presenza di barriere documentate, la scuola può effettuare una segnalazione e i servizi sociali possono prevedere corsi gratuiti presso i CPIA, disciplinati dal D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263. L’obiettivo indicato è il raggiungimento almeno del livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.

In caso di mancata frequenza, il testo prevede una procedura di diffida e, in assenza di giustificazioni, una sanzione compresa tra 200 e 1.000 euro.
Non si tratta di una sanzione applicata direttamente dalla scuola: servono una segnalazione motivata, il coinvolgimento degli enti competenti e il rispetto delle garanzie procedurali.
Questa disposizione dovrà essere ricontrollata nella legge di conversione.

Digitalizzazione dei servizi scolastici

Il Ministero finanzia un programma biennale da 14 milioni di euro, ripartiti in un milione nel 2026 e 13 milioni nel 2027.
Gli interventi riguardano i servizi SIDI e una piattaforma unificata per programmazione, valutazione e documentazione.

Il finanziamento non comporta l’immediato obbligo per ogni istituto di adottare nuovi strumenti in assenza di indicazioni tecniche. Le scuole dovranno attendere il calendario di attuazione e definire:

  • profili di accesso e responsabilità operative
  • integrazione con i sistemi già utilizzati
  • procedure di conservazione dei documenti
  • misure per la protezione dei dati personali
  • formazione del personale amministrativo e docente

Il trattamento dei dati dovrà rispettare il Regolamento UE 2016/679 e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Risorse e adempimenti per la conclusione del PNRR

Una parte rilevante del decreto sostiene la fase conclusiva degli investimenti PNRR nel settore dell’istruzione.
Per i controlli amministrativo-contabili sono stanziati 2,5 milioni di euro nel 2026 e 1,5 milioni nel 2027. Le risorse finanziano un incremento una tantum dei compensi dei revisori scolastici.

Il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa riceve inoltre 5 milioni di euro nel 2026 per remunerare il lavoro straordinario connesso agli adempimenti conclusivi. Un ulteriore milione finanzia il personale comandato presso il Ministero.
Il Ministero potrà avvalersi di esperti per il monitoraggio e la rendicontazione fino al 2029, con un limite di spesa di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Per il supporto tecnico agli interventi edilizi potrà essere utilizzato fino al 2% delle risorse interessate.

Queste somme non costituiscono finanziamenti automaticamente disponibili per ciascuna scuola. Gli istituti devono fare riferimento agli avvisi, ai decreti di riparto e agli atti relativi ai singoli progetti.

Dirigenti e DSGA dovrebbero associare a ogni intervento PNRR:

  • fonte di finanziamento e avviso di riferimento
  • CUP ed eventuale CIG
  • atti di affidamento
  • quadro economico aggiornato
  • responsabili delle attività
  • documenti da conservare
  • scadenze di monitoraggio e rendicontazione

Le disposizioni territoriali

Il decreto contiene anche misure circoscritte a specifici territori.
A Brindisi è previsto l’avvio della candidatura all’International Baccalaureate. Un decreto attuativo, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore, potrà prevedere fino a nove docenti e due unità di personale ATA.

Il Friuli-Venezia Giulia potrà invece finanziare personale aggiuntivo con risorse proprie. Sono inoltre contemplati interventi per affrontare la carenza di docenti madrelingua tedesca nelle scuole bilingui.

Queste disposizioni non equivalgono a un piano nazionale di nuove assunzioni e devono rimanere distinte dalle ordinarie procedure di reclutamento.

Assunzioni, concorsi e graduatorie: cosa non prevede il decreto

Chi cerca informazioni sul decreto scuola 2026 può aspettarsi novità su assunzioni, concorsi docenti, GPS o immissioni in ruolo.
Il testo descritto, tuttavia, non stabilisce un contingente nazionale complessivo di nuove assunzioni e non costituisce un bando di reclutamento. Il riferimento a nove docenti e due unità ATA riguarda esclusivamente il progetto previsto a Brindisi. Anche le disposizioni per il Friuli-Venezia Giulia hanno carattere territoriale.

Per concorsi, graduatorie, immissioni in ruolo e supplenze occorre quindi consultare gli specifici decreti e avvisi pubblicati dal Ministero e dagli uffici scolastici.

Cosa devono fare adesso scuole e famiglie

Per dirigenti, DSGA e segreterie

Le scuole dovrebbero predisporre un cronoprogramma che distingua le misure già applicabili da quelle differite o subordinate a provvedimenti attuativi.
Per ogni attività è utile indicare responsabile, scadenza, fonte normativa, sistema informatico e documentazione da conservare.

Le priorità sono:

  • verificare i casi a cui si applica la nuova scadenza del PEI
  • controllare iscrizioni in corso d’anno e scolarizzazione precedente
  • monitorare gli adempimenti conclusivi del PNRR
  • attendere le istruzioni prima di modificare denominazioni, curricoli o quadri orari
  • aggiornare procedure e comunicazioni dopo la conversione

Per le famiglie

Le famiglie devono controllare i canali di Regione, Comune e scuola per i contributi destinati ai libri.
Per gli alunni con disabilità è opportuno verificare il coinvolgimento del GLO e la corretta predisposizione del PEI.

Le misure differite al 2027/2028, come il latino facoltativo e i nuovi criteri per alcune classi prime, non modificano immediatamente l’organizzazione dell’anno scolastico in corso.

Fonti legislative da consultare

Per verificare il contenuto e gli aggiornamenti del decreto occorre fare riferimento a:

  1. decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2026
  2. scheda parlamentare e fascicolo dell’A.S. 2053
  3. emendamenti approvati durante l’esame parlamentare
  4. legge di conversione e relativo testo coordinato
  5. decreti attuativi, circolari e note del Ministero dell’Istruzione e del Merito

Per i singoli ambiti devono inoltre essere considerati il decreto legislativo n. 66/2017 e i decreti interministeriali n. 182/2020 e n. 153/2023 per il PEI, l’articolo 27 della legge n. 448/1998 per i libri scolastici e il D.P.R. n. 263/2012 per i CPIA.

Domande frequenti sul decreto scuola 2026

Il decreto scuola 2026 è già in vigore?

Sì. Il decreto-legge è in vigore dal 1 ottobre 2026, ma deve essere convertito dal Parlamento entro il 29 novembre 2026. Il testo può quindi subire modifiche.

Tutte le misure si applicano subito?

No. Alcune disposizioni sono già operative, altre decorrono dall’anno scolastico 2027/2028 e altre ancora richiedono decreti attuativi, riparti finanziari o istruzioni ministeriali.

Il PEI deve essere sempre approvato entro il 15 ottobre?

No. Il termine riguarda i casi individuati dal decreto, in particolare nuove iscrizioni o nuove certificazioni. La disciplina va coordinata con le norme generali sul PEI e con il calendario del GLO.

Il latino diventa obbligatorio nella scuola media?

No. Il testo prevede un insegnamento facoltativo dal 2027/2028, a partire dal secondo anno della scuola secondaria di primo grado, per 33 ore annuali.

Il limite del 30% riguarda tutti gli alunni stranieri?

No.
Il criterio non si basa soltanto sulla cittadinanza, ma considera anche luogo di nascita e percorso scolastico già svolto. Riguarda la formazione di specifiche classi e non costituisce un limite generalizzato per tutti gli studenti di origine straniera.

Sono previste nuove assunzioni di docenti e ATA?

Il decreto non introduce un piano nazionale complessivo di assunzioni.
I contingenti indicati riguardano interventi territoriali specifici e non sostituiscono concorsi, graduatorie o procedure ordinarie di reclutamento.

Al 5 ottobre 2026, la distinzione decisiva è quindi tra norme già vigenti, misure rinviate ai prossimi anni scolastici e disposizioni ancora subordinate alla conversione o agli atti applicativi. Prima di assumere decisioni amministrative, scuole e famiglie devono verificare le fonti ufficiali e gli aggiornamenti pubblicati al termine dell’iter parlamentare.

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