Contratti a chiamata: come funzionano
Il contratto di lavoro a chiamata, noto anche come contratto intermittente o job on call, è un tipo di contratto di lavoro subordinato che consente di regolare le prestazioni lavorative in modo discontinuo. Con questo contratto, il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per essere chiamato a lavorare quando necessario, secondo le esigenze dell’azienda e nel rispetto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi.
Le prestazioni possono essere svolte in periodi predeterminati della settimana, del mese o dell’anno.
Questo contratto è particolarmente utilizzato in settori come la ristorazione, l’alberghiero, il turismo e il commercio, oltre che nel mondo dello spettacolo. La sua flessibilità permette alle imprese di gestire meglio le necessità lavorative variabili. La disciplina di riferimento è contenuta nel Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che ne stabilisce le condizioni e i limiti di utilizzo.
Requisiti di accesso del contratto a chiamata e tipologie
Per stipulare un contratto di lavoro a chiamata, è necessario rispettare determinati requisiti. Questo tipo di contratto può essere stipulato esclusivamente con le seguenti categorie di lavoratori:
- Soggetti di età inferiore ai 24 anni, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25° anno di età
- Soggetti di età superiore ai 55 anni
Il contratto di lavoro a chiamata può essere stipulato sia a tempo determinato che indeterminato e può prevedere o meno l’obbligo di disponibilità del lavoratore:
Con obbligo di disponibilità: il lavoratore si impegna a rispondere alle chiamate del datore di lavoro e, nei periodi di inattività, deve rimanere a disposizione. In cambio, riceve un’indennità di disponibilità, il cui importo è determinato dai contratti collettivi e non può essere inferiore a quello fissato dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare il licenziamento e la restituzione dell’indennità di disponibilità.
Senza obbligo di disponibilità: il lavoratore può scegliere se accettare o meno le chiamate del datore di lavoro e non è vincolato a rimanere a disposizione. In questo caso, non riceve l’indennità di disponibilità.
Secondo l’Interpello n. 15/2015, un lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto con contratto intermittente a tempo indeterminato senza obbligo di risposta, mantiene l’iscrizione nella lista. L’ANPAL, con la Circolare n. 1 del 23 luglio 2019, ha stabilito che un lavoratore intermittente può essere considerato disoccupato e beneficiare della NASPI se percepisce un reddito annuo non superiore a 8.145,00 euro lordi.
Contratti a chiamata: settori
Il contratto di lavoro a chiamata può essere utilizzato in vari settori lavorativi privati per attività a carattere discontinuo.
La tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, nonostante l’obsolescenza di alcune occupazioni elencate, rimane un riferimento per individuare le attività che richiedono lavoro intermittente. Alcuni esempi di occupazioni includono:
- Custodi e guardiani
- Fattorini
- Magazzinieri
- Addetti a centralini telefonici privati
- Receptionist di albergo
- Personale di cucina e servizio in alberghi e ristoranti
- Lavoratori dello spettacolo
Durata e retribuzione dei contratti a chiamata
Il contratto di lavoro intermittente può durare per un massimo di 400 giornate di lavoro nell’arco di tre anni solari con lo stesso datore di lavoro.
Se si supera tale durata, il contratto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Questo limite non si applica ai settori del turismo, dello spettacolo e dei pubblici esercizi. La Circolare MLPS del 12 febbraio 2020 fornisce chiarimenti sulle modalità di comunicazione riguardanti i lavoratori dello spettacolo.
I lavoratori a chiamata ricevono la stessa retribuzione e gli stessi diritti previdenziali e assistenziali dei lavoratori a tempo pieno dello stesso ruolo.
La retribuzione è proporzionale ai periodi di lavoro effettivo. Inoltre, i lavoratori intermittenti maturano ferie, permessi retribuiti, tredicesima e quattordicesima mensilità e TFR in proporzione alle ore lavorate.
Quando si può ricorrere al contratto di lavoro a chiamata?
Un’azienda può ricorrere al contratto di lavoro a chiamata per far fronte a necessità di lavoro discontinue e predeterminate, come nei fine settimana, durante le ferie estive o le vacanze natalizie e pasquali. Questo contratto è utile per gestire aumenti temporanei della produzione o altre esigenze specifiche, rispettando le disposizioni del CCNL di riferimento.
L’uso del contratto di lavoro intermittente è vietato in determinate circostanze:
- Per sostituire lavoratori in sciopero
- In unità produttive che hanno effettuato licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti
- In unità produttive con sospensione del lavoro o riduzione dell’orario in regime di CIG
- Per datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi prevista dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro
Regole
Il contratto di lavoro a chiamata deve essere redatto in forma scritta e deve contenere specifiche informazioni:
- Durata e ipotesi che consentono la stipulazione del contratto
- Luogo e modalità di disponibilità del lavoratore
- Trattamento economico e normativo
- Modalità di richiesta e rilevazione della prestazione lavorativa
- Tempi e modalità di pagamento della retribuzione e dell’indennità di disponibilità
- Misure di sicurezza necessarie
Il lavoratore intermittente può percepire un’indennità mensile di disponibilità se stipula un contratto con obbligo di disponibilità. Questo contributo, pari al 20% della retribuzione prevista dal CCNL, è garantito per i periodi in cui il lavoratore è disponibile a rispondere alle chiamate del datore di lavoro.