Atto di precetto: modalità richiesta di opposizione
Che cos’è l’atto di precetto
L’atto di precetto costituisce l’ultima istanza prima dell’ordine di esecuzione del pignoramento dei beni in caso di mancato pagamento del creditore.
In pratica questo atto giudiziario serve per preavvisare il debitore dell’avvio della procedura di sequestro dei beni se non si effettua tempestivamente il versamento della somma dovuta. In genere viene effettuato dopo una serie di decreti ingiuntivi e viene sempre ammessa per il debitore la possibilità di un pagamento ritardato. Per giungere all’atto di precetto è necessario che si siano ignorati tutti i decreti ingiuntivi e, nel caso di un pagamento rateale, non siano state versate diverse rate consecutive. In questa ultima eventualità il bene oggetto del prestito rateale viene pignorato e, se il suo valore non è più sufficiente a coprire il debito e le more, si sequestra anche il conto corrente del debitore, spesso in maniera totale.
Come opporsi a un atto di precetto
Per evitare di incorrere in un atto di precetto l’unica soluzione possibile consiste nel pagare le rate del prestito rateale entro le scadenze e non ignorare i decreti ingiuntivi. Al tempo stesso bisogna verificare con attenzione quanto previsto all’interno del contratto sottoscritto perché vi sono indicate la possibilità di pagamenti ritardati e le modalità che portano a un ordine di esecuzione. In secondo luogo il debitore può opporsi a un atto di precetto rivolgendosi a un avvocato esperto in materia e presentando un ricorso. Quest’ultimo può configurarsi come un’opposizione all’esecuzione oppure come un’opposizione all’atto esecutivo. Nel primo caso vengono presentate prove che mettono in discussione l’accusa di non aver pagato il debito oppure più rate consecutive. Nel secondo si cerca di dimostrare la presenza di vizi processuali oppure di forma che possono compromettere la validità dell’atto di precetto.
Quali sono le differenze tra le due modalità di opposizione
Le caratteristiche dell’opposizione all’esecuzione sono:
- si mette in discussione la legittimazione del creditore oppure la legittimità dell’atto di precetto. Di conseguenza il presunto creditore non può vantare alcun diritto nei confronti del soggetto che presenta ricorso;
- esempi della tesi difensiva sono il fatto che il debito sussiste nei confronti di un debitore defunto e che l’erede ha rifiutato l’eredità (in questo caso non ha obblighi nei confronti dei creditori) oppure che il debito sia già stato saldato.
Altri elementi che possono supportare questa opposizione al titolo esecutivo sono: - il fatto che sull’atto di precetto sia indicata una somma diversa da quella riportata all’interno del titolo esecutivo;
- una cambiale o un assegno emessi rispettivamente da oltre 3 anni e 6 mesi;
- una sentenza di primo grado per l’esecuzione dell’atto sospesa in appello in attesa di giudizio.
Invece le modalità di opposizione all’atto di esecuzione prevede la verifica dell’esistenza di vizi di forma, come un errore nella compilazione dell’atto, la mancanza di un documento o di una firma. Supportano questa tesi: - la mancanza oppure la nullità della notifica dell’atto di precetto o di esecuzione;
- il fatto che il titolo esecutivo non sia stato depositato;
- la mancanza della data di notifica dell’atto esecutivo.
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