Assegnazione provvisoria: guida completa alla procedura di richiesta
Sebbene lo si possa fare solamente in casi molto specifici ed in determinate condizioni, il Ministero dell’Istruzione, ora meglio conosciuto come Ministero dell’Università e della Ricerca, permette la cosiddetta assegnazione provvisoria.
Si tratta del temporaneo trasferimento in altra scuola, che può essere richiesto non solo dal personale docente, ma anche dal personale ATA.
Ma, come dicevamo, per accedervi si dovrà rientrare necessariamente in determinati e specifici casi, peraltro rispettando tutta una serie di requisiti. Il periodo di tale assegnazione è poi limitato.
In questa guida, analizzeremo tutti i dettagli sull’assegnazione provvisoria: cos’è, quali sono i requisiti da rispettare, quanto dura e, soprattutto, come funziona la procedura di richiesta.
Cos’è l’Assegnazione Provvisoria
Iniziamo col cercare di capire cos’è l’assegnazione provvisoria nei dettagli. Per definirla in maniera semplice, si tratta della possibilità di richiedere il trasferimento in altra scuola. Come abbiamo già accennato in apertura, possono accedervi tanto i docenti, quanto il personale ATA.
Possiamo considerarla come una sorta di mobilità interna riservata al personale scolastico, anche se ne esistono varie tipologie.
Nel caso dell’assegnazione provvisoria provinciale, si richiede lo spostamento presso altro istituto all’interno della stessa provincia dove attualmente si sta prestando servizio.
Si può pero anche richiedere uno spostamento interprovinciale, qualora l’assegnazione provvisoria avvenga al di fuori della provincia.
Limiti territoriali
Molto importante, poi, sottolineare che l’assegnazione provvisoria può avvenire secondo le modalità descritte, dentro e fuori dalla provincia. Non può però avvenire all’interno dello stesso Comune dove si presta attualmente servizio.
Quindi, non si può accedere ad una riassegnazione nello stesso Comune ove si trova il plesso presso cui si sta lavorando.
Chi richiederà di accedere alla possibilità di essere assegnato provvisoriamente ad altra provincia manterrà comunque la propria cattedra (o il proprio posto come personale ATA) nel Comune di provenienza.
Assegnazione provvisoria: requisiti di accesso alle richieste
Ma, come dicevamo, per accedere all’assegnazione provvisoria è necessario rientrare in una casistica specifica e rispettare tutta una serie di requisiti.
Si può infatti fare richiesta solamente nel caso in cui si debba effettuare un ricongiungimento familiare con un coniuge, con un figlio minorenne o un genitore. Altro caso in cui questa opportunità è concessa è quello che riguarda le eventuali malattie. Si può cioè richiedere in caso di problematiche di salute gravi.
In ogni caso, segnaliamo immediatamente che il Ministero dell’Istruzione ogni anno pubblica apposito bando per accedere all’assegnazione di tipo provvisorio. Alcune sfaccettature dei requisiti cambiano di anno in anno e dunque vanno verificati preventivamente prima di presentare la propria richiesta.
Ad esempio, anni fa era stato introdotto anche un requisito aggiuntivo, ossia quello della permanenza di almeno tre anni nella provincia dove si è verificata l’assunzione. Si tratta però di un requisito che potrebbe non essere riconfermato.
In ogni caso, l’accesso è consentito solamente nel caso di incarico almeno triennale o in possesso di cattedra.
Chi ha diritto di precedenza
Come vedremo in un apposito paragrafo, chi presenterà domanda verrà inserito in apposita graduatoria. In ogni caso, alcuni soggetti avranno comunque la precedenza rispetto ad altri.
All’interno del personale che avrà la precedenza ad ottenere l’assegnazione provvisoria avremo coloro che versano in condizioni di salute particolari (soggetti che effettuano emodialisi e non vedenti, titolari di Legge 104 e coloro che necessitano di cure).
Hanno inoltre la precedenza sugli altri coloro che assistono un figlio, un coniuge o un genitore con grave patologia. In quest’ultimo caso, per richiedere il ricongiungimento col genitore è necessario che il soggetto sia l’unico referente per assistere la madre o il padre bisognoso di assistenza.
Possono infine avere diritto di precedenza sugli altri richiedenti sia i coniugi di militari o di un soggetto che ricopra una qualsiasi carica pubblica, sia chi ha intenzione di rientrare nel vecchio istituto dove prima lavorava, ma dal quale è stato trasferito per esubero di personale.
Così come i requisiti, anche i casi di precedenza sugli altri candidati potrebbero subire variazioni. È dunque necessario verificarli sull’apposito bando al momento di presentazione della domanda.
Come presentare la richiesta di Assegnazione Provvisoria: la procedura
Vediamo ora come si articola la procedura di richiesta per l’Assegnazione Provvisoria. Dopo la pubblicazione del bando annuale, il Ministero mette a disposizione degli interessati un modello apposito per presentare la richiesta, che può essere inviato online o in formato cartaceo.
In ogni caso, c’è una differenza sostanziale a seconda del tipo di assegnazione provvisoria richiesta.
Per quella provinciale, il modulo compilato in ogni sua parte deve essere consegnato all’ufficio territoriale della provincia interessata.
Al contrario, se si intende richiedere un’assegnazione interprovinciale, il modulo deve essere inviato due volte. In primis, all’ufficio territoriale della provincia dove ci si intende spostare. Ma una copia del modulo andrà necessariamente inviata anche alla provincia presso la quale il lavoratore, docente o personale ATA che sia, è attualmente impiegato.
In base alle domande ricevute, come abbiamo più volte accennato, verrà stilata dal Ministero un’apposita graduatoria.
A differenza della domanda di utilizzazione, che dipende anche dai titoli presentati in fase di domanda e dagli anni di servizio prestati, l’assegnazione provvisoria viene concessa soprattutto a chi dimostra maggiori necessità. Per questo, rientrare nei casi in cui è prevista la precedenza potrebbe fare la differenza.
Assegnazione Provvisoria: differenze con l’utilizzazione
Per concludere, visto che abbiamo avuto modo di citare l’utilizzazione, cerchiamo di capire qual è la differenza tra questa e l’assegnazione provvisoria.
I requisiti di richiesta dell’assegnazione dovrebbero ormai essere chiari, visto che li abbiamo ampiamente analizzati, così come abbiamo definito anche i casi di precedenza.
Chi però non rientra nei casi di assegnazione provvisoria potrebbe rientrare in quelli previsti dall’utilizzazione. La si può richiedere in caso di trasferimento per esubero di personale. Altri casi di richiesta di utilizzazione sono la richiesta per lavorare temporaneamente come docente di sostegno e la domanda per accedere all’insegnamento della lingua straniera in scuola privata.
Possono poi accedere all’utilizzazione coloro che non hanno una cattedra fissa, o per richiedere temporaneamente di insegnare presso carceri o ospedali.
Si tratta dunque di due situazioni molto differenti tra loro, anche se spesso generano confusione. Eppure, le situazioni ed i requisiti richiesti per l’accesso sono ben differenti tra loro.