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Albi professionali per educatori e pedagogisti: le ultime novità legislative

Albi professionali per educatori e pedagogisti: le ultime novità legislative

albo educatori e pedagogisti - novità legislative
  • Gianluca Di Muro
  • 15 Maggio 2024
  • News
  • 6 minuti

Arriva l’albo professionale per educatori e pedagogisti: in Gazzetta la legge

Una nuova era si apre nel campo dell’educazione con l’istituzione dell’albo professionale per educatori e pedagogisti. Questa significativa evoluzione è resa possibile grazie alla recente pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge n. 55/2024, che definisce i termini e le modalità per l’iscrizione agli albi da parte di coloro che possiedono i requisiti necessari.

Nei prossimi mesi, saranno emanati specifici decreti attuativi che stabiliranno le procedure per l’iscrizione agli albi e le modalità di funzionamento degli Ordini regionali.

La legge offre una flessibilità senza precedenti, consentendo a ogni individuo di iscriversi sia all’albo dei pedagogisti che a quello degli educatori professionali socio-pedagogici, promuovendo così un accesso senza pari a entrambe le professioni.

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Educatori professionali socio-pedagogici e pedagogisti: i requisiti

Il testo di legge definisce in dettaglio i criteri per l’iscrizione all’albo dei pedagogisti e degli educatori socio-pedagogici.

Pedagogisti

Per esercitare legalmente la professione di pedagogista, sarà richiesto il possesso di specifiche lauree magistrali o specialistiche in ambito pedagogico e delle scienze dell’educazione. In particolare:

  • Laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi (56/S, LM-50);
  • Laurea specialistica o magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua (65/S, LM-57);
  • Laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche (87/S, LM-85);
  • Laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell’e-learning e della media education (87/S, LM-93);
  • Laurea in scienze dell’educazione o in pedagogia, secondo l’ordinamento precedente al D.M. 509/1999.

L’esame finale per il conseguimento di tali lauree, con tirocinio formativo, sarà abilitante per l’esercizio della professione.
Inoltre, la legge apre la possibilità di iscrizione all’albo anche agli insegnanti universitari e ai ricercatori che hanno contribuito al campo della pedagogia.

Il pedagogista può operare nelle amministrazioni pubbliche e nei servizi sia pubblici che privati, fornendo consulenza tecnico-scientifica e svolgendo ruoli di coordinamento, direzione, monitoraggio e supervisione di progetti con finalità educative, formative e pedagogiche.
Questi compiti si estendono a vari settori quali l’educazione, il sociale, la scuola, la formazione, il sistema penitenziario e il settore socio-sanitario, con un focus sugli aspetti socio-educativi. Inoltre, il pedagogista è coinvolto in attività di orientamento scolastico e professionale, promozione culturale e consulenza. Svolge anche attività didattiche, di ricerca e di sperimentazione nel suo campo di competenza.

Educatori Professionali Socio-pedagogici

Gli educatori professionali socio-pedagogici sono professionisti di livello intermedio riconosciuti per il loro ruolo nei servizi socio-educativi e assistenziali.
I requisiti di iscrizione all’albo comprendono il possesso di una laurea triennale in ambito socio-pedagogico o titoli equipollenti, oltre all’accertamento delle competenze professionali acquisite. In particolare:

  • Laurea triennale in ambito socio-pedagogico o titoli equipollenti.
  • Accertamento delle competenze professionali acquisite, analogamente ai pedagogisti.

L’educatore studia le situazioni di malessere per identificare le necessità di ciascuno. Basandosi su queste analisi, crea piani educativi su misura volti a risolvere le problematiche e a promuovere il benessere individuale.  Inoltre, mette in atto i piani educativi attraverso l’organizzazione di attività, laboratori e itinerari personalizzati di accompagnamento. Supporta gli individui nel loro sviluppo, contribuendo alla crescita delle loro capacità, indipendenza e al formarsi di relazioni positive.
Opera, anche, in sinergia con altri specialisti, come psicologi, assistenti sociali e docenti, per offrire un sostegno completo ed integrato. Infine agevola l’integrazione o la reintegrazione sociale degli assistiti, promuovendo la formazione di legami positivi con la comunità e aiutandoli a trovare un ruolo nella società.

Albo pedagogisti ed educatori socio-pedagogici: i titoli esteri

Il testo normativo precisa altresì che:

  • Ai fini dell’esercizio della professione di pedagogista e dell’iscrizione nell’apposito albo, sono considerati equivalenti i titoli accademici in pedagogia ottenuti presso enti universitari stranieri che, tramite decreto del Ministro dell’università e della ricerca e previa valutazione del Consiglio universitario nazionale, vengono ritenuti di elevato valore scientifico a livello internazionale, anche senza una richiesta formale di equiparazione del titolo con quelli menzionati all’articolo 2, conseguiti presso università italiane.
  • Per l’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico e per l’iscrizione nell’albo corrispondente, sono considerati equivalenti i titoli di educatore socio-pedagogico acquisiti presso istituzioni che, per decreto del Ministro dell’università e della ricerca e dopo il parere del Consiglio universitario nazionale, sono riconosciuti di significativa importanza scientifica a livello internazionale, anche in assenza di una richiesta di equiparazione del titolo con la laurea in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (precedentemente L-18), ottenuta presso università italiane.

Albi e Ordine delle Professioni Educative: il processo di attuazione

Gli iscritti agli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori socio-pedagogici daranno vita all’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, organizzato su base regionale e, per le province autonome di Trento e Bolzano, su base provinciale.

Il progetto di legge include l’emissione di due decreti ministeriali fondamentali per la sua piena attuazione

  1. Decreto del Ministro della Giustizia: incaricato di istituire ufficialmente l’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, questo decreto stabilirà la sua struttura, organizzazione e governance, specificando responsabilità e autorità nella gestione degli albi.
  2. Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca: si concentrerà sul riconoscimento dei titoli di studio richiesti per l’iscrizione agli albi, assicurando che i programmi di formazione rispondano alle necessità professionali del campo.

L’emanazione di questi decreti, prevista nei mesi successivi all’approvazione della legge, sarà cruciale per l’inizio delle operazioni degli albi e dell’Ordine professionale.

Albi e ordini dei pedagogisti e degli educatori: le norme transitorie

All’atto della prima applicazione della legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione e delle province autonome deve:

  • nominare, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, un commissario scelto tra i magistrati in servizio, che sarà responsabile della formazione degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici;
  • entro novanta giorni dalla pubblicazione dell’elenco dei soggetti eleggibili, provvedere agli adempimenti necessari per la costituzione degli ordini regionali e provinciali.

Per la prima applicazione, l’iscrizione sarà possibile su domanda presentata dopo la nomina del commissario:

a) all’albo professionale dei pedagogisti per

1) professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in pensione, che insegnano o hanno insegnato materie pedagogiche nelle università italiane o in istituti di rilevanza scientifica anche internazionale, nonché a ricercatori e assistenti universitari in materie pedagogiche e a laureati che hanno occupato o occupano un ruolo ufficiale in un ente pubblico in campo pedagogico, per cui è richiesta una delle lauree specificate all’articolo 2, comma 1;

2) a chi ha ricoperto in enti pubblici un ruolo ufficiale accessibile con una delle lauree specificate all’articolo 2, comma 1, svolgendo attività rilevanti per la pedagogia, e che ha superato un concorso pubblico o beneficiato di norme sulla stabilizzazione del rapporto di lavoro;

3) ai laureati nelle discipline citate all’articolo 2, comma 1;

4) a chi ha lavorato per almeno tre anni nel campo pedagogico ottenendo riconoscimenti nazionali o internazionali;

5) a chi possiede i requisiti dell’articolo 2, comma 1;

b) all’albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici per

1) chi possiede i requisiti per lavorare come educatore nei servizi educativi per l’infanzia secondo il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

2) ai laureati che al momento dell’entrata in vigore della legge possiedono i requisiti per esercitare come educatore professionale socio-pedagogico definiti dall’articolo 4, comma 1; 3) a chi è riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore nei servizi educativi secondo l’articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e secondo il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

4) ai laureati in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (precedentemente L-18).

 

La nuova legge rappresenta un passo significativo per il riconoscimento e la valorizzazione delle professioni pedagogiche ed educative.
L’istituzione degli albi professionali offre nuove opportunità per pedagogisti ed educatori socio-pedagogici, promuovendo standard elevati e una maggiore tutela per coloro che operano in questi settori cruciali.

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CEO & Founder, docente e autore UniD Srl. Dottore in Giurisprudenza e specializzato nel diritto informatico. Si occupa della pubblicazione di notizie giuridiche di interesse attuale.
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