Gli affitti brevi e le nuove regole della legge 191/2023
Il Decreto Anticipi, convertito nella legge n. 191 del 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha introdotto nuove regole per regolamentare gli affitti brevi e turistici in risposta ai problemi di concorrenza, abusi ed evasione fiscale riscontrati negli ultimi anni, principalmente a causa del crescente fenomeno dei soggiorni-lampo favoriti dalle piattaforme digitali di sharing come Casevacanza.it.
Questo fenomeno ha generato notevoli critiche, soprattutto da parte degli alberghi e del settore della ristorazione, che hanno lamentato una lesione delle loro attività imprenditoriali.
Scopriamo insieme in questo articolo cosa prevede la nuova norma per chi affitta.
L’introduzione del Codice Identificativo Nazionale (Cin)
Il Decreto Anticipi, relativo agli affitti brevi ha introdotto delle nuove regole per sicurezza e trasparenza.
Una delle principali disposizioni del decreto riguarda l’istituzione del Codice Identificativo Nazionale (Cin), che deve essere assegnato dal Ministero del Turismo in modo automatizzato per le unità immobiliari ad uso turistico, le locazioni brevi e le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.
Questo codice sarà gestito attraverso una banca dati nazionale per garantire trasparenza e coordinamento informativo. L’obiettivo è garantire la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato del settore turistico, oltre a favorire il coordinamento informativo, statistico e digitale delle informazioni disponibili nelle singole amministrazioni.
Come si ottiene questo codice?
Il Ministero del Turismo assegna il Codice Identificativo Nazionale (CIN) previa presentazione di un’istanza da parte del locatore o del soggetto titolare della struttura turistica. L’istanza deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva attestante i dati catastali dell’immobile e la presenza di tutti i requisiti di sicurezza richiesti dalla legge.
Inoltre, con le nuove disposizioni, viene limitato l’obbligo per i locatori di dotare l’immobile affittato dei requisiti di sicurezza degli impianti. Questo onere ricade solo su una specifica categoria di affittuari, ovvero coloro che gestiscono gli affitti turistici o brevi in forma imprenditoriale. In tal caso, sarà necessario dotare gli spazi utilizzati di sistemi per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio, oltre a estintori, per garantire la sicurezza degli ospiti.
Obbligo di esposizione del Cin e indicazione negli annunci online
L’obbligo della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia)
Altri tipi di sanzioni
- Sanzioni pecuniarie da 800 a 8.000 euro per coloro che operano senza il Codice Identificativo Nazionale (CIN).
- Sanzioni pecuniarie da 500 a 5.000 euro per chi non espone o indica il CIN negli annunci immobiliari pubblicati online, con la prevista rimozione immediata del contenuto non conforme.
- Sanzioni pecuniarie da 600 a 6.000 euro per ogni violazione accertata dei requisiti di sicurezza, ma questa penalità si applica solo a chi affitta in forma di impresa. In questo caso, la violazione riguarda la mancanza di dispositivi di sicurezza come sistemi di rilevamento di gas e monossido di carbonio, nonché estintori.