La recidiva nel Diritto Penale
Tra gli istituti più discussi ma anche più complessi del diritto penale italiano rientra decisamente la recidiva. Per chi ricade nel reato, reiterandolo a seguito di un primo delitto non colposo, lo Stato prevede maggiore severità. Questo per evitare che un soggetto che si è macchiato più volte di un reato simile possa nuovamente delinquere.
Come vedremo a breve più nel dettaglio, il riferimento maggiore quando si parla dell’istituto della recidiva lo troviamo all’Art. 99 del Codice Penale. Suddetto articolo prevede che chi commette un nuovo reato dopo essere già stato condannato debba subire un aggravamento di pena. Vedremo però che non tutte le ricadute nel reato sono uguali. La normativa italiana prevede infatti diverse tipologie di comportamento nel quale il recidivo può ricadere, ognuna con presupposti distinti e conseguenze differenti sulla pena.
L’istituto della recidiva nel Diritto Penale
Possiamo considerare l’istituto della recidiva, nell’ambito del Diritto Penale italiano, come una circostanza aggravante. Quando una persona già condannata in via definitiva per un reato commette un nuovo fatto criminoso, viene definito per l’appunto recidivo.
Tuttavia, il discorso non è così scontato e lineare come potrebbe sembrare. Lo si scopre analizzando in dettaglio l’art. 99 del Codice Penale, noto punto di riferimento quando si parla di recidive.
Queste rappresentano un comportamento penalmente rilevante perché manifestano una maggiore colpevolezza. Infatti, nel caso in cui venga commesso un nuovo delitto non colposo, l’autore dimostrerebbe non solo di aver violato la legge, ma anche di non aver beneficiato dell’effetto deterrente della prima condanna.
Bisogna però sottolineare che non è sufficiente aver commesso due reati per essere considerati recidivi. Occorrono condizioni specifiche: innanzitutto, una condanna definitiva per il primo reato. In secondo luogo, ovviamente, è necessario anche un nuovo reato.
Una circostanza aggravante
La recidiva, dal punto di vista giuridico, può essere considerata come una circostanza aggravante soggettiva. In altre parole, non viene legata al modo in cui il reato viene commesso, ma alle caratteristiche personali dell’autore e alla sua storia criminale.
Ha diverse finalità, prima fra tutti quella preventiva. Serve infatti a scoraggiare il soggetto dal commettere ulteriori reati. Si spera cioè che l’aumento di pena applicato a chi è già stato condannato possa funzionare come deterrente.
Inoltre, serve a valutare la colpevolezza dell’imputato, il quale, dato che ricade spesso in comportamenti scorretti, mostra indifferenza verso la funzione rieducativa della pena.
I requisiti essenziali: dalla condanna per delitto non colposo alla ricaduta nel reato
Perché si possa parlare di recidiva, è necessario che si presentino alcuni requisiti, che devono essere presenti affinché si possa applicare l’aggravante.
In mancanza di questi requisiti essenziali, cioè, non è possibile aumentare la pena in caso di ricaduta nel reato. In sostanza, la normativa italiana non prevede che la recidiva sia automatica, in quanto devono verificarsi diverse circostanze per applicarla.
In primis, il soggetto deve essere già stato condannato in via definitiva per precedente delitto non colposo. Questo è infatti uno dei presupposti giuridici perché si possa parlare di aggravante. Inoltre, il secondo reato deve sussistere: non basta il sospetto, ma il reato vero e proprio deve essere verificato.
Le quattro forme di previste dall’art. 99 del Codice Penale
Oltre a riconoscere la recidiva come aggravante, l’Art. 99 del Codice Penale ne prevede quattro diverse forme:
- semplice
- aggravata
- pluriaggravata
- reiterata
Recidiva semplice
La prima forma di recidiva è quella definita “semplice”.
Si configura quando il soggetto commette un nuovo delitto non colposo dopo una condanna definitiva per un reato precedente, senza ulteriori condizioni aggravanti.
In questo caso, l’aumento della pena per recidiva è pari a un terzo. Si verifica, ad esempio, quando una persona, dopo essere già stata condannata per furto, commette successivamente un altro reato, come quello di minacce.
La recidiva può scattare perché la condotta dimostra una tendenza a reiterare comportamenti illeciti. In questi casi, anche se il soggetto si macchia di un secondo reato diverso dal primo, il giudice può decidere se applicare o escludere l’aggravante.
Recidiva aggravata
Possiamo parlare di recidiva aggravata, invece, quando il nuovo reato commesso dal soggetto è della stessa tipologia del precedente oppure più grave.
In sostanza, secondo la normativa il primo reato deve avere una somiglianza con quello successivo.
Può accadere, ad esempio, che un soggetto già condannato per furto commetta una nuova rapina. O ancora, che un reo, dopo la condanna per lesioni, commetta altro atto violento.
In questi casi, viene spesso applicata la recidiva aggravata. L’aumento di pena è più severo rispetto alla recidiva semplice, in quanto il nuovo reato viene visto come un peggioramento della pericolosità sociale. La pena può dunque essere aumentata fino alla metà.
La forma pluriaggravata
La forma pluriaggravata di recidiva, invece, prevista quando ricorrono più condizioni aggravanti contemporaneamente.
In altre parole se il secondo reato, oltre ad essere della stessa indole, viene commesso entro cinque anni dal primo, o in fase di esecuzione della pena, vengono a configurarsi più elementi di pericolosità.
Per la pluriaggravata, l’aumento di pena è fissato alla metà della pena che normalmente applicata per il reato non colposo che viene commesso.
Recidiva reiterata
La quarta e ultima forma di recidiva presente nel Diritto Penale, infine, è quella reiterata. Si può parlare di questo istituto quando il soggetto, già più volte condannato in via definitiva, commette ancora un altro delitto non colposo.
In questo caso, non è possibile parare di una semplice ricaduta nel reato, ma di una pericolosità criminale insita nel soggetto.
Secondo il comma 4 dell’Art. 99 del Codice Penale, possono configurarsi due casi specifici:
- reiterata semplice, per cui la pena viene aumentata di metà
- reiterata aggravata, in cui l’aumento della pena è di due terzi.
Nello specifico, se il soggetto ha già commesso due reati e ne commette un terzo di indole diversa, può essere richiesta la recidiva reiterata semplice.
Qualora però il nuovo reato è della stessa indole, o nel caso in cui venga commesso entro cinque anni, allora la Procura potrà contestare la recidiva reiterata aggravata.
