Cos'è la quota di legittima nelle successione ereditarie
Quando si parla di successioni ereditarie, uno degli aspetti più delicati e spesso fonte di dubbi e controversie è senza dubbio la determinazione della quota di legittima. Questo concetto giuridico rappresenta la parte dell’eredità che la legge riserva obbligatoriamente a determinati familiari del defunto – detti legittimari – indipendentemente dalla volontà espressa nel testamento.
Capire come funziona la quota di legittima è fondamentale per tutelare i diritti degli eredi e per redigere un testamento che sia valido e inattaccabile. Infatti, la legge italiana pone dei limiti alla libertà testamentaria proprio per garantire una protezione minima ai familiari più stretti, come il coniuge, i figli e, in assenza di questi, gli ascendenti.
In questo articolo vedremo cos’è esattamente la quota di legittima, a chi spetta, come si calcola e quali sono le conseguenze in caso di lesione di questa quota.
Analizziamo insieme, passo dopo passo, tutto ciò che c’è da sapere sulla quota di legittima per affrontare con maggiore consapevolezza il tema delle successioni ereditarie.
Che cos’è la quota di legittima
- coniuge: la sua quota di legittima varia a seconda della presenza o meno di altri eredi legittimari;
- figli: tutti, sia legittimi che naturali. La quota spettante a ciascuno varia in base dal numero di figli e dall’eventuale presenza di coniuge superstite;
- ascendenti, in assenza di coniuge e figli: ovvero genitori del defunto, in mancanza di questi, ai nonni e così via.
Come effettuare il calcolo della quota di legittima
- formazione della massa ereditaria (relictum): raccogliere e valutare tutti i beni posseduti dal defunto al momento della sua morte. Necessario quindi calcolare il loro valore sommando la massa dei beni relitti, compresi quelli sotto condizione risolutiva ma esclusi quelli che si estinguono automaticamente con l’effetto morte;
- detrazione dei debiti ereditari: sottrarre dal relictum la somma dei debiti ereditari, quali spese funerarie, di sepoltura ed altri eventualmente lasciati dal defunto. Tra essi sono inoltre compresi quelli che il defunto aveva nei confronti degli stessi legittimari;
- riunione fittizia delle donazioni: sommare al risultato ottenuto il valore di tutti i beni di cui il defunto ha disposto nel corso della sua vita, a titolo di donazione diretta o indiretta, tenendo conto del valore dei beni oggetto di donazione alla data di apertura della successione;
- individuazione delle quote riservate ai legittimari: completate le fasi precedenti, è necessario seguire le disposizioni di legge a proposito della quota di legittima in quanto il Codice Civile stabilisce con precisione la quota riservata a ciascuno.
Casistiche più frequenti
- coniuge e un figlio: a livello esemplificativo, per comprendere al meglio il calcolo per determinare la legittima immaginiamo che il defunto lasci un patrimonio di 700.000 euro. In questo caso, il Codice civile prevede che la moglie e il figlio abbiano diritto ciascuno a un terzo del patrimonio totale, che ammonta quindi a 233.333 euro ciascuno;
- più figli e nessun coniuge: si verifica quando, ad esempio, il defunto già vedovo con tre figli a carico, muore e lascia un patrimonio di 700.000 euro. In vita, aveva donato 200.000 euro ad un’associazione benefica. La legge prevede che in questo caso i figli hanno diritto a due terzi del patrimonio. E quindi 600.000 euro totali da dividere in parti uguali, su una somma complessiva di euro 900.000. La restante quota destinabile dal defunto a chiunque è invece pari a un terzo del patrimonio, in questo caso 300.000 euro.
- legittimari e beneficiari testamentari: se il defunto con unico figlio lascia un patrimonio di 500.000 euro e ha istituito come unico erede il nipote, il Codice civile prevede che il figlio legittimario abbia comunque diritto alla metà del patrimonio del genitore, e quindi 250.000 euro.
Come agire in caso di diritti violati
- azione di restituzione: permette di far dichiarare inefficaci le disposizioni testamentarie e le donazioni che ledano i suoi diritti. Se l’istanza viene accolta dal Tribunale, rende inefficaci le donazioni e le disposizioni testamentarie lesive, considerando i beni oggetto di tali disposizioni come mai usciti dal patrimonio ereditario;
- riduzione: permette di far accertare dal Tribunale se esiste la lesione della quota legittima, quale sia l’entità e far dichiarare, nei confronti del beneficiario delle disposizioni lesive, l’inefficacia delle disposizioni stesse. La sua utilità è quella di rendere inefficaci le donazioni e le disposizioni testamentarie lesive dei diritti dei legittimari.