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Elettorato attivo e passivo: cosa sono, differenze e requisiti

Elettorato attivo e passivo: cosa sono, differenze e requisiti

elettorato attivo - differenze con quello passivo
  • Sara Elia
  • 15 Giugno 2025
  • Guide
  • 5 minuti

Elettorato attivo vs passivo

Nel linguaggio giuridico e politico, termini come elettorato attivo ed elettorato passivo sono fondamentali per comprendere il funzionamento delle elezioni e i diritti dei cittadini in uno Stato democratico.
Ma cosa significano esattamente? E quali sono le differenze tra i due?

In questo articolo approfondiremo il concetto di elettorato attivo, ovvero il diritto di votare, analizzandone le caratteristiche principali, i requisiti richiesti e il suo ruolo nel processo elettorale. A seguire, chiariremo anche cosa si intende per elettorato passivo, illustrando chi ha la possibilità di candidarsi e ricoprire cariche pubbliche.

Se ti sei mai chiesto cosa distingue chi vota da chi può essere votato, sei nel posto giusto: continua a leggere per scoprire tutto ciò che c’è da sapere sull’elettorato attivo e sul suo legame con il principio di rappresentanza democratica.

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Che cosa sono l’elettorato attivo e passivo

La definizione di “elettorato attivo e passivo” si riferisce a due diversi aspetti del diritto di voto.
Nello specifico il primo si riferisce al diritto di un individuo di votare nelle elezioni. Questo diritto può essere limitato da vari fattori, come l’età, la cittadinanza, la residenza, e così via.
 
I requisiti fondamentali per rientrare in questa categoria sono infatti:
  • essere cittadini italiani;
  • avere compiuto il 18° anno di età;
  • non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative per l’iscrizione nelle liste elettorali previste dall’art. 2 del T.U. n. 223/1967.
Ad oggi, per alcuni tipi di elezione (tra cui quelle del sindaco, le comunali, circoscrizionali e del parlamento europeo) sono state introdotte alcune norme che favoriscono l’esercizio del voto anche cittadini dell’Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.
Affinché ciò avvenga è necessario fare domanda ed iscriversi in apposite liste.
 
L’elettorato passivo, invece, si riferisce al diritto di un individuo di essere eletto in un’elezione. In altre parole, se si possiede, si esercita il diritto di candidarsi per una carica elettorale. Sono infatti proprio i candidati alle singole elezioni a formare l’elettorato passivo.
 
Come vedremo meglio in seguito, anche in questo caso esistono limitazioni derivanti da vari fattori.

Elettorato attivo: conferimento della capacità elettorale e limitazioni

Per quanto concerne l’elettorato attivo, l’art. 48 della Costituzione prevede che la qualità di elettore venga conferita a tutti i cittadini, sia uomini che donne, che hanno raggiunto la maggiore età e sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.
 
Per potervi accedere è necessario possedere:
 
  • certificato di cittadinanza italiana, acquistato per nascita, per beneficio di legge o per naturalizzazione;
  • maggiore età: ad esclusione dell’elezione per il Senato della Repubblica per cui è previsto il raggiungimento del 25° anno di età;
  • assenza di cause ostative che precludono l’iscrizione nelle liste elettorali.
Al contrario, non rientrano nell’elettorato attivo coloro che sono sottoposti, per effetto di provvedimenti definitivi, a:
 
  • applicazione di misure di prevenzione personali (art. 3 legge 27 dicembre 1956, n. 1423) finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
  • misure di sicurezza detentive, libertà vigilata e divieti di soggiorno in uno o più comuni o province, (art. 215 codice penale) finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
  • condannati a pena che comporta la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici per l’intero tempo della sua durata;
  • altri provvedimenti previsti dall’Autorità Giudiziaria.
Infine, anche le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale una volta che sono passate in giudicato.

Requisiti dell’elettorato passivo

A livello generale, l’elettorato passivo prevede l’accesso a tutti i cittadini italiani che hanno compiuto 18 anni.
 
La Costituzione (art. 51, comma 1) recita infatti:
“Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.”
 
Al contrario dell’elettorato attivo esistono però molte più eccezioni. Esse sono basate sulla tipologia di elezioni. Nello specifico:
 
  • politiche: per appartenere alla Camera dei deputati l’età deve essere superiore a 25 anni, per il Senato a 40 anni. In particolare, per la Circoscrizione Estero, possono candidarsi solo i cittadini italiani, possessori dei medesimi requisiti d’età, residenti ed elettori in una delle ripartizioni in cui è suddivisa tale Circoscrizione;
  • amministrative: per il Consiglio comunale sono eleggibili anche i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea iscritti nelle apposite liste aggiunte;
  • europee: per la carica di rappresentante dell’Italia al Parlamento europeo possono candidarsi gli elettori di almeno 25 anni, compresi i cittadini di altri paesi membri se in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalle leggi italiane.
Infine, per candidarsi a Presidente della Repubblica è necessario non avere un’età inferiore a 50 anni.
 

Limitazioni principali

Per quanto concerne l’elettorato passivo, esistono tre principali limitazioni che impossibilitano a candidarsi alle elezioni. Si tratta di:
 
  • incandidabilità: rientrano in questa definizione i soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva. In questo caso, l’eventuale elezione o nomina è nulla e l’organo che ha nominato e convalidato l’elezione deve revocare il provvedimento appena viene a conoscenza dell’esistenza di tali condizioni;
  • ineleggibilità: ad essere ineleggibili sono i soggetti che, detenendo o avendo detenuto la titolarità di determinati uffici, possono avvalersi della loro carica per esercitare pressione sugli elettori. Tra questi rientrano ad esempio, alti funzionari statali, magistrati, ufficiali superiori, consiglieri di altri comuni, etc. L’ineleggibilità può essere rimossa attraverso dimissioni, aspettativa, o trasferimento;
  • incompatibilità: ci si riferisce, in questo caso, ai soggetti in una posizione di potenziale di conflitto d’interesse o controllo. E quindi, ad esempio, amministratori di enti sovvenzionati dal comune o chi ha in corso forniture ed appalti con il comune. Tale limitazione, a differenza delle precedenti, non impedisce al candidato né di presentarsi alle elezioni né di essere eletto. Costituisce però impedimento al mantenimento della sua carica.
Come abbiamo visto insieme, conoscere requisiti e limitazioni di elettorato attivo e passivo è fondamentale per saper agire in modo corretto in questo contesto.
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