Contratto di mandato: cosa prevede e obblighi del mandatario
Il contratto di mandato è uno strumento del diritto civile estremamente versatile e flessibile, capace di adattarsi a una grande varietà di situazioni. Si tratta di un accordo giuridico attraverso il quale una parte, detta mandante, affida a un’altra, detta mandatario, l’incarico di compiere uno o più atti giuridici per suo conto.
Proprio per la sua natura elastica e la possibilità di personalizzarne i contenuti, il contratto di mandato trova ampio utilizzo sia nella sfera personale che in quella professionale. È infatti molto comune nelle relazioni commerciali, nei rapporti fiduciari, nella gestione di patrimoni, nella rappresentanza legale e in numerosi altri contesti.
Comprendere a fondo le caratteristiche, le tipologie e gli obblighi derivanti da questo contratto è fondamentale per evitare fraintendimenti, tutelare i propri interessi e operare nel rispetto delle norme.
In questo articolo ti guideremo alla scoperta del contratto di mandato, analizzandone gli elementi essenziali, le forme più comuni, le responsabilità delle parti e le principali applicazioni pratiche.
Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere per comprendere al meglio questo importante istituto del diritto civile!
Che cos’è il contratto di mandato
Caratteristiche e tipologie principali
- fiducia: principio base tra le due parti in quanto il mandatario è incaricato di agire nell’interesse del mandante;
- consensualità: tra le parti deve essere presente un accordo bilaterale, senza necessità di ulteriori formalità;
- bilateralità: l’obbligo è previsto per entrambe le parti in egual misura: il mandatario esegue il compito assegnato e il mandante fornisce i mezzi e l’eventuale compenso accordato;
- gratuità o onerosità: talvolta è previsto un compenso per il mandatario, anche se di norma la sua forma è gratuita;
- finalità giuridica: l’obiettivo è la realizzazione di atti giuridici. In caso contrario, ovvero se le attività da compiere sono materiali, si rientra in altre figure contrattuali.
- con rappresentanza: il mandatario agisce in nome e per conto del mandante, vincolandolo direttamente verso i terzi. Gli effetti di quanto stipulato si producono quindi subito in capo al mandante;
- senza rappresentanza: il mandatario agisce per conto del mandante ma in proprio nome. Di conseguenza, i rapporti con i terzi vengono regolati successivamente tra le due parti, ad esempio se il mandatario acquista beni o diritti lo fa per sé per poi trasferirli in un secondo momento
Obblighi e responsabilità
- agire con diligenza: è tenuto ad eseguire il mandato secondo il parametro “diligenza del buon padre di famiglia” come recita l’articolo 1710 c.c., salvo diverso accordo;
- fornire un rendiconto delle attività svolte, dettagliato e comprensivo di spese, beni e proventi e informare il mandante di eventuali circostanze che potrebbero giustificare la revoca o la modifica del mandato. É infine tenuto a comunicare la conclusione dell’incarico, una volta avvenuta;
- seguire le istruzioni: deve rispettare le direttive che gli sono state assegnate dal mandante, tranne nel caso in cui sorga la necessità di discostarsene per tutelare gli interessi del mandante stesso;
- restituire i beni ricevuti: dopo aver custodito le cose acquistate e protetto i diritti del mandante per l’esecuzione dell’incarico, alla conclusione del mandato è tenuto a restituire il tutto.
- fornire i mezzi necessari: è tenuto a mettere a disposizione del mandatario i mezzi necessari per eseguire il mandato;
- rimborsare le spese: ha l’obbligo di rimborsare le spese sostenute dal mandatario nell’interesse del mandante
- pagare il compenso pattuito: se previsto, deve corrispondere il compenso concordato;
- emettere eventuali risarcimenti: se il mandatario ha subito dei danni a causa dell’incarico, deve pagare le spese.
Contratto di mandato: cause di estinzione
- compimento dell’incarico o scadenza del termine: il mandatario ha completato l’esecuzione dell’attività affidatagli o è stato superato il limite previsto per il suo complimento
- revoca del mandato: Il mandante può revocare a sua discrezione il mandato in qualsiasi momento, salvo diverso accordo. Ciò può avvenire o in modo esplicito, e quindi espresso direttamente, o implicito, ad esempio, nominando un altro mandatario per lo stesso incarico o compiendo personalmente l’atto previsto;
- rinuncia del mandatario: il mandatario può rinunciare all’incarico. Da ciò deriva l’obbligo di risarcire i danni, salvo che la rinuncia sia dipesa da una giusta causa o il mandato era stato contratto a tempo indeterminato
- morte, interdizione o inabilitazione di una delle due parti.