Come funziona la risoluzione dei contratti e quali sono gli effetti giuridici
La risoluzione dei contratti è uno degli istituti centrali del diritto civile, in grado di incidere profondamente sui rapporti giuridici tra le parti. Comprendere le cause, gli effetti e le conseguenze giuridiche che derivano dalla risoluzione è fondamentale per chiunque stipuli un contratto, sia in ambito personale che professionale.
Si tratta di un meccanismo che consente di sciogliere un vincolo contrattuale già perfezionato, quando intervengono specifiche circostanze previste dalla legge o pattuite tra le parti. La conoscenza delle regole che governano la risoluzione dei contratti non solo aiuta a prevenire conflitti, ma rappresenta anche uno strumento strategico per tutelare i propri diritti in caso di inadempimento, impossibilità sopravvenuta o gravi squilibri tra le prestazioni.
In questo articolo analizziamo nel dettaglio che cos’è la risoluzione contrattuale, in quali casi può essere invocata, quali sono gli effetti giuridici che produce e le conseguenze per le parti coinvolte.
Che cos’è la risoluzione dei contratti
- negoziale: avviene quando entrambe le parti decidono in modo volontario di liberarsi dai legami contrattuali. Ad esempio, il recesso e il mutuo consenso;
- giudiziale: accade quando l’inadempimento non è chiaramente riconoscibile o le parti non hanno previsto un meccanismo automatico. Per questo motivo, per essere dichiarata e accertata, è necessaria la pronuncia di un giudice;
- legale: tipica dei contratti che coinvolgono prestazioni corrispettive, avviene quando si verificano particolari complicazioni nel corso del rapporto contrattuale. Essa opera automaticamente in base alla legge, senza necessità dell’intervento del giudice e in casi specifici, tra cui ad esempio la diffida ad adempiere.
Cause e ragioni alla base
- impossibilità sopravvenuta: l’art. 1463 c.c. dichiara che quando diventa impossibile continuare la prestazione per cause non imputabili alla parte obbligata il contratto si risolve e la controparte deve restituire ciò che ha già ricevuto;
- inadempimento: in base all’ art. 1453 c.c. si verifica quando una delle parti non eseguendo la prestazione dovuta non rispetta gli obblighi e disattende le promesse. In quest’occasione, la parte adempiente lesa può in alternativa chiedere l’esecuzione del contratto o la risoluzione dello stesso, oltre al risarcimento del danno;
- eccessiva onerosità sopravvenuta: si verifica, in base all’ art. 1467c.c. quando eventi straordinari ed imprevedibili rendono eccessivamente onerosa con costi insostenibili prestazioni di contratti con prestazioni sia periodiche che continue;
- clausola risolutiva espressa: secondo l’art. 1456 c.c. entrambe le parti possono eventualmente concordare che il contratto si risolva automaticamente nel caso di verifichino specifiche inadempienze;
- diffida ad adempiere: l’art. 1454 c.c. stabilisce che la parte non inadempiente possa intimare alla controparte di adempiere entro un termine decorso il quale il contratto viene risolto.
Effetti e conseguenze giuridiche
- scioglimento del vincolo contrattuale: le parti non sono più obbligate a eseguire le prestazioni future;
- restituzioni: le prestazioni già eseguite devono essere restituite, salvo il diritto al risarcimento del danno;
- risarcimento del danno: la parte non inadempiente può richiedere un risarcimento per il pregiudizio subito.
Risoluzione dei contratti legale
- a mezzo della diffida ad adempiere: secondo l’art 1454 c.c.il contratto si risolve quando la parte adempiente, dopo aver intimato a quella inadempiente di farlo entro un congruo termine, non ottiene nessun risultato. In questo caso, una volta decorso il termine essenziale fissato, il contratto si intende risoluto. Ad ogni modo la parte adempiente ha facoltà di esigere l’esecuzione della prestazione anche dopo la scadenza del termine.
- ove sia prevista contrattualmente una clausola risolutiva espressa: l’art 1456 del codice civile stabilisce che i contraenti possono entrambi convenire espressamente che il contratto venga risolto quando una determinata obbligazione non viene adempiuta secondo le modalità stabilite;
- operi di diritto “ex lege”: in questo caso, non è necessaria una pronuncia giudiziale. D’altra parte, il giudice ha comunque la facoltà di poter pronunciare una sentenza “di accertamento” dell’avvenuta risoluzione. Questo accade principalmente quando deve essere valutata la congruità del termine assegnato in una diffida ad adempiere. Ad ogni modo, gli effetti sono sempre retroattivi.