Art 140 Cpc: 5 cose da sapere sul perfezionamento della notifica

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Art 140 Cpc: 5 cose da sapere sul perfezionamento della notifica

Le notificazioni, definite dall’art 140 Cpc, rappresentano l’atto dell’ufficiale giudiziario con il quale, su istanza della parte interessata, si perviene a far conoscere ad un determinato soggetto (destinatario) l’esistenza e il contenuto di un altro atto.

Il codice di procedura civile contiene un’analitica disciplina delle modalità con cui può avvenire la notifica: vediamo, in particolare, le regole che valgono in materia di irreperibilità del destinatario (art 140 cpc) con 5 cose da sapere sul perfezionamento della notifica.

1. Le forme delle notifiche


L’obiettivo comune alle notifiche è, come anticipato, quello di raggiungere la conoscenza legale da parte del destinatario dell’esistenza e del contenuto di un determinato atto, come una citazione, un decreto ingiuntivo, e così via. I modi in cui ciò può avvenire sono disciplinati direttamente dalla legge.

In particolare, l’art 140 Cpc predilige la cd. notificazione in mani proprie, ossia attraverso la consegna personale al destinatario, da effettuarsi da parte dell’ufficiale giudiziario presso la residenza o il domicilio dell’interessato. Tuttavia, poiché non è infrequente la difficoltà di conseguire tale forma di notifica, quella più diffusa è nei confronti di familiare convivente o altra persona titolata a ricevere la corrispondenza (come il portiere dello stabile). Questo forma di notifica, se eseguita secondo legge, ha lo stesso effetto di quella personale.

2. Consegna se il destinatario non è stato trovato


Se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove lavora, l’ufficiale giudiziario è tenuto a consegnare una copia dell’atto ad una persona di famiglia o addetta all’abitazione o all’ufficio. Se mancano questi soggetti, la consegna può avvenire nei confronti del portiere e se anche costui manca nei confronti di un vicino di casa, tenuto a rilasciare una ricevuta di consegna: in quest’ultimo caso, inoltre, l’ufficiale giudiziario deve provvedere ad inviare una raccomandata al destinatario, per informarlo dell’avvenuta notifica dell’atto.

In tutti i casi che abbiamo appena descritto, la notifica si intende perfezionata: ciò significa che, al pari di quanto avviene se l’atto è consegnato direttamente al destinatario, anche in questo caso la notifica ha valore di legge per tutte le diverse finalità.

3. L’irreperibilità del destinatario


L’art 140 Cpc disciplina, invece, l’ipotesi in cui il destinatario sia parimenti irreperibile e le altre persone prima indicate rifiutano o siano incapaci (perché, ad esempio, minori o interdetti) di ricevere la copia dell’atto. In questo caso, perché si perfezioni la notifica è richiesto all’ufficiale giudiziario di porre in essere ulteriori atti.

Innanzitutto, deve essere depositata la copia dell’atto nella casa del Comune presso il quale doveva avvenire la notificazione; inoltre, bisogna affiggere un avviso dell’avvenuto deposito in busta chiusa presso la casa do l’ufficio del destinatario; infine, l’ufficiale deve comunque inviare una raccomandata allo stesso per segnalargli l’avvenuto deposito.

4. Cosa succede se il destinatario ha cambiato casa?


Secondo la Corte di Cassazione, la notifica ex art 140 cpc non è possibile nel caso in cui il destinatario risulti regolarmente residente in abitazione diversa rispetto a quella risultante al mittente. Ciò significa che l’ufficiale giudiziario non è tenuto ad effettuare il procedimento appena descritto, ma sarà onere dell’istante (colui che ha richiesto la notifica, che può essere una controparte o l’ufficio giudiziario) operare una nuova notifica, attivandosi per le ricerche necessarie ad ottenere le nuove risultante anagrafiche.

5. Da quando si perfeziona la notifica all’irreperibile?


Dal momento che la procedura prevista dall’art 140 cpc non si conclude con un’effettiva consegna nelle mani del destinatario, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di questa norma nella parte in cui si pretendeva di ritenere perfezionata la notifica dal momento della spedizione dell’ultima raccomandata da parte dell’ufficiale giudiziario.

Infatti, perché la notifica ex art 140 cpc possa ritenersi perfezionata è necessaria la ricezione (confermata dalla ricevuta di accettazione) da parte del destinatario o, comunque, la consegna dell’avviso di giacenza e, quindi, i termini previsti dalla legge sulle notificazioni postali (dieci giorni dalla spedizione). Soltanto da questo momento in poi, la notifica si può intendere perfezionata.

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