Formazione continua Avvocati

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Formazione continua Avvocati

Formazione continua Avvocati


Nell’esercizio della professione, l’avvocato è tenuto a realizzare il principio di competenza a vantaggio dell’interesse pubblico, e quindi dei cittadini, alla corretta prestazione professionale ed alla migliore amministrazione della giustizia.

A questo scopo, è tenuto a curare la formazione nell’arco di tutta la vita professionale.

Il dovere di formazione continua è stato dapprima introdotto nel Codice deontologico forense e disciplinato dal Consiglio Nazionale Forense con un proprio regolamento adottato nel luglio 2007.

Oggi tale dovere è disciplinato, divenendo obbligo di legge, nell’articolo 11 della Nuova disciplina dell’ordinamento professionale forense (Legge 247/2012) e nel regolamento CNF attuativo della riforma (n.6/2014), oltre che nel Nuovo Codice deontologico forense.


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Nozione di attività formative


I principi generali cui si ispira il regolamento declinano il concetto di formazione continua ricomprendendo in essa tutte le attività a carattere formativo che danno luogo a percorsi di apprendimento e di acquisizione di conoscenze e competenze in tempi successivi rispetto a quelli della formazione iniziale, come comunemente e universalmente inteso in campo formativo.
Le attività possono essere di “aggiornamento”, finalizzato all’adeguamento della formazione iniziale; e di “formazione” ossia volte alla acquisizione di nuove competenze o di maggiore specializzazione.

Libertà di formazione continua Avvocati


L’obbligo formativo viene coniugato con il principio della libertà di formazione, teso a consentire all’avvocato la scelta degli eventi da seguire il più ampia possibile e coerente con i propri fabbisogni formativi.
E’ ammessa la formazione a distanza (Fad) nei limiti del 40% dei crediti nel triennio.

Sistema di verifica e monitoraggio – Formazione continua Avvocati


Il regolamento disegna un “sistema” con pluralità di attori, con responsabilità diverse e una governance che garantisca il maggior livello di uniformità possibile secondo il seguente processo: professionista, formazione, coerenza, valutazione, verifiche e monitoraggio.

Attenzione e disciplina viene assicurata alle regole per il finanziamento delle attività formative da parte di soggetti terzi, pubblici e privati, nella convinzione che la formazione, per rispondere alle esigenze di completezza, qualità ed efficacia, comporta costi che non debbono necessariamente ricadere sui soggetti beneficiari, ma che il finanziamento non debba incidere con ingerenze sulla didattica per garantirne l’indipendenza.
Gli eventi formativi potranno essere organizzati da enti pubblici e privati, da parte del CNF e dei Consigli dell’Ordine, che entro il 31 gennaio di ogni anno renderanno noto il Piano dell’offerta formativa.

 

Periodo di formazione e numero di crediti


Il periodo di valutazione dell’obbligo formativo sarà di 3 anni, nei quali occorrerà accumulare 60 crediti formativi (almeno 15 all’anno), di cui nove in ordinamento/previdenza/deontologia forense.
Il periodo decorre dal primo gennaio successivo alla data di iscrizione all’albo o all’elenco di tirocinanti con patrocinio.
L’avvocato potrà essere esonerato in relazione ad alcune ipotesi di impedimento indicate dal regolamento e fintanto che tale impedimento perdura.
Il regolamento introduce l’Attestato di formazione continua, rilasciato dal Consiglio dell’Ordine su domanda dell’iscritto che provi l’avvenuto adempimento dell’obbligo formativo, e previa verifica della effettività dell’adempimento. Il possesso dell’attestato di formazione continua costituisce titolo per l’iscrizione e il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dell’Ordine su richiesta di Enti pubblici, per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario di esame, nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio.
In ogni caso, il mancato adempimento dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare.

 

Commissione centrale per l’accreditamento della formazione


E’ istituita presso il CNF ed ha il compito di valutare e attestare la qualità degli eventi di formazione e aggiornamento che abbiano una rilevanza nazionale, siano seriali, prevedano modalità di formazione a distanza (Fad), che si svolgono all’estero.

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