Amministratore di sostegno: guida alla figura professionale
Chi è l’amministratore di sostegno?
L’amministratore di sostegno è una figura poco conosciuta dai più, nonostante questo riveste un importante ruolo sociale.
A chi ci riferiamo, dunque, quando parliamo di questa figura professionale? Questo è una persona che ha il compito di rappresentare e fare da supporto a colui o a colei che si trovano in una situazione di disabilità fisica o psichica e che a causa di tale menomazione non hanno la possibilità di gestire in autonomia la propria vita. L’amministratore di sostegno viene nominato da un giudice tutelare tramite l’emanazione di un decreto ed è una figura che ha fatto la sua prima comparsa grazie alla legge numero 6 del 2004.
Come fare richiesta di un amministratore di sostegno
A fare richiesta di un amministratore di sostegno possono essere o i parenti fino al quarto grado di parentela o gli affini fino al secondo grado, il consorte del beneficiario e il beneficiario medesimo. Infine, possono presentare detta domanda anche un pubblico ministero, un tutore o una persona che abita stabilmente con il beneficiario. Importante sapere che, secondo quanto stabilito dalla Corte Suprema, per ricorrere a questa figura professionale non è necessaria l’assistenza specialistica di un legale in quanto il beneficiario non è per legge stato giudicato nè interdetto nè inabile. A chi inoltrare dunque la richiesta per nominare un amministratore di sostegno? La risposta è presto detta: la documentazione deve essere presentata al giudice tutelare del territorio in cui abita lo stesso beneficiario. Dopodiché sarà lo stesso giudice tutelare a emanare il decreto di nomina in cui si specificheranno i dati anagrafici del professionista e quelli di colui o colei che ne beneficeranno.
Che cosa può fare e che cosa deve fare l’amministratore di sostegno
Non tutti possono ricoprire questo ruolo sociale. Infatti, coloro che in forma pubblica o in forma privata contribuiscono a elargire cure al soggetto beneficiario non possono in alcun modo espletare le funzioni di amministratore di sostegno.
Ma che che cosa può e che cosa ha il dovere di fare? Gli articoli 409 e 410 della legge 6/2004 si soffermano su questi aspetti e precisano che tra gli atti che può compiere l’amministratore di sostegno ci sono quelli di rappresentanza; di contro questa figura deve sempre tenere conto delle necessità espresse dal beneficiario; allo stesso tempo egli è tenuto a comunicare al beneficiario le azioni che deve compiere e a informare il giudice tutelare tutte le volte in cui questo esprime il suo dissenso verso tali atti. Non ultimo per importanza: l’amministratore di sostegno deve, seguendo cadenze temporali stabilite dal giudice tutelare, presentare una relazione in cui descrive il lavoro svolto e le condizioni di esistenza del beneficiario.
Dopo la nomina dell’amministratore di sostegno: altri aspetti
Dopo la nomina, l’amministratore di sostegno giura di svolgere fedelmente e nel migliore dei modi i propri compiti tenendo presenti le aspirazioni e le necessità del beneficiario.
Può altresì essere sostituito o porre fine alla sua attività qualora il beneficiario ne faccia richiesta. Detta richiesta può essere presentata, tra gli altri, anche dalla stessa figura professionale.
L’incarico è inoltre da considerarsi totalmente gratuito.
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